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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1115/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava in cassazione la sentenza di appello con due motivi: 1) vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamentando che la Corte non avesse dato risposta compiuta e convincente ai rilievi difensivi, in particolare sull'elemento psicologico del reato; 2) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius): la ricorrente contestava che, dopo la declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per il quale era stata condannata in primo grado, la Corte d'appello aveva ridotto la pena di soli dieci giorni, mentre aveva in realtà aumentato di quindici giorni la pena per il reato posto in continuazione, determinando così un peggioramento della posizione rispetto al primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato la genericità e l'aspecificità del motivo di impugnazione in appello, che non consentiva di individuare concretamente le questioni dedotte e quindi esonerava il giudice dall'obbligo di una motivazione più approfondita; sul secondo motivo ha ricostruito il calcolo delle pene fatto dal G.U.P. (piena pena per il reato più grave: 3 anni; ridotta ex art.62-bis a 2 anni; aumentata per continuazione con il reato di appropriazione indebita a 2 anni e 15 giorni; applicata la diminuente del rito abbreviato che porta a 1 anno, 4 mesi e 10 giorni) e ha spiegato che i 10 giorni eliminati in appello corrispondono alla parte di pena relativa al reato di appropriazione indebita, già estinto, dunque non sussiste reformatio in peius. Perciò entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 17/11/2021.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 L.F.

    Norma della legge fallimentare relativa alla bancarotta fraudolenta documentale: punisce l'aver fornito al curatore scritture obbligatorie incomplete o mancanti; la sentenza ha ritenuto sussistenti le omissioni documentali dell'amministratrice.

  • art. 646 c.p.

    Delitto di appropriazione indebita: nella vicenda era stato contestato in continuazione con il reato fallimentare e poi dichiarato estinto in appello; la correlazione delle pene è stata rilevante nel calcolo complessivo.

  • art. 62-bis c.p.

    Diminuzione della pena per il rito abbreviato: applicata al calcolo della pena complessiva determinando la riduzione indicata in motivazione.

  • art. 81, comma secondo (cpv.) c.p.

    Regola sull'aggravazione per reati in continuazione (concorso di reati): utilizzata nel calcolo della pena complessiva della ricorrente prima dell'applicazione della diminuzione del rito.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha ricostruito la determinazione delle pene e ritenuto che l'operato della Corte d'appello non abbia aggravato la posizione dell'imputata, avendo eliminato la parte di pena riferibile al reato estinto.

Massime di principio

  • Un motivo di impugnazione in appello o cassazione deve essere specifico e ben articolato: la genericità/aspecificità dei rilievi rende il motivo inammissibile perché non consente l'individuazione autonoma delle questioni sottoposte a sindacato di legittimità.
  • La Corte d'appello può integrare e richiamare la motivazione del giudice di primo grado quando l'appello non affronta in modo specifico e circostanziato le ragioni della decisione di primo grado.
  • Nel calcolo della pena complessiva vanno annotate e rese chiare le componenti (pena base, aumenti per continuazione, diminuzioni per rito): l'eliminazione di una voce di pena relativa a reato dichiarato estinto non configura automaticamente reformatio in peius se la modifica complessiva non peggiora concretamente la posizione dell'imputato.
  • La contestazione del presunto divieto di reformatio in peius richiede dimostrazione precisa di come la decisione impugnata abbia effettivamente peggiorato la posizione del ricorrente; una mera enunciazione senza comprovata incidenza sul calcolo delle pene è insufficiente.
  • In sede di cassazione penale è essenziale che i motivi indichino pointi di diritto o di motivazione concretamente formulati: richieste puramente assertive o generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Quando si contesta la motivazione (es. elemento psicologico del reato), è necessario indicare quali specifici passaggi motivazionali sono carenti e perché la ricostruzione dovuta sarebbe diversa, fornendo elementi per il sindacato di legittimità.

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