Ordinanza n. 1694/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio sfavorevole della Commissione medica sui requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale nella selezione per l'assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sfavorevole espresso dalla Commissione medica il 20 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, l'accertamento del diritto alla frequentazione del corso di formazione e il risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato agli Assessorati e al Comando del Corpo Forestale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo mediante un indirizzo PEC errato, diverso da quello corretto risultante dal Reginde. La notificazione è stata pertanto ritenuta nulla e non idonea a consentire la conoscenza del ricorso da parte delle amministrazioni intimate e la loro costituzione in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del giudizio medico né la domanda cautelare. Ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, assegnando al ricorrente un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per depositare la prova della nuova notificazione. La rinnovazione dovrà essere effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato risultante dai pubblici registri e appositamente individuato per le notifiche degli atti giudiziari. Il TAR ha precisato che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice amministrativo deve concedere il termine per rinnovare la notificazione nulla anche quando la nullità sia imputabile al ricorrente, così da evitare la decadenza. In mancanza degli adempimenti, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare proposta dal ricorrente; la relativa decisione è stata rinviata.
art. 3-bis, comma 1, l. 53/1994
La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi […]. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi
La notificazione telematica deve essere effettuata utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi; l'utilizzo dell'indirizzo errato determina la nullità della notificazione.
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'individuazione dell'indirizzo PEC corretto per le notifiche degli atti giudiziari presso l'Avvocatura dello Stato.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Impone al giudice amministrativo di concedere la rinnovazione della notificazione nulla entro un termine perentorio anche quando la nullità sia imputabile alla parte ricorrente, consentendole di evitare la decadenza.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso amministrativo deve essere effettuata all'indirizzo PEC dell'amministrazione o dell'Avvocatura dello Stato risultante dai pubblici elenchi e destinato alle notifiche degli atti giudiziari; l'invio a un indirizzo diverso rende nulla la notificazione.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice amministrativo deve assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovarla anche se la nullità è imputabile alla stessa parte, in modo da consentire il superamento della decadenza processuale.
- La mancata rinnovazione della notificazione nulla entro il termine assegnato, o il mancato deposito della prova della nuova notificazione entro il termine previsto, comporta l'improcedibilità del ricorso.
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