Sentenza n. 387/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 26 agosto 2025; e per l’accertamento del diritto a prendere visione e ad estrarre copia degli atti oggetto della suindicata istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso del 26 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, anche tramite la relativa struttura territoriale, e dal Comune di Siracusa in relazione a un procedimento avviato da istanze di soggetti privati e riguardante un’area demaniale sita nel territorio comunale. Non avendo ricevuto riscontro nel termine previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990, ha impugnato il diniego tacito e chiesto l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 22 e seguenti della legge n. 241/1990, come recepiti dalla legge regionale n. 7/2019, del d.P.R. n. 184/2006, dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità. L’Assessorato regionale ha riferito di avere riscontrato positivamente l’istanza nelle more del giudizio. Il Comune di Siracusa ha sostenuto che l’istanza fosse generica e riguardasse atti non nella sua disponibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che nelle more del giudizio l’Amministrazione regionale aveva trasmesso la documentazione richiesta, comprensiva anche di una nota del Comune di Siracusa relativa alla manifestazione d’interesse per l’area. Il sopravvenuto riscontro ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione di accesso. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico di entrambe le amministrazioni e negando la compensazione richiesta dal Comune. La trasmissione della documentazione ha dimostrato che l’istanza non era generica e che doveva essere riscontrata anche dal Comune di Siracusa. Le spese sono state liquidate complessivamente in euro 1.000, oltre accessori, in parti uguali tra le due amministrazioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi; la controversia è stata definita per il sopravvenuto riscontro positivo dell’istanza.
art. 25 l. 241/1990
Il mancato riscontro nel termine previsto ha consentito l’impugnazione del diniego tacito; il successivo riscontro ha determinato la cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 184/2006
Richiamato quale disciplina attuativa dell’accesso documentale.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
l.r. 7/2019
Richiamata quale normativa regionale di recepimento della disciplina dell’accesso amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego tacito di accesso, l’amministrazione trasmette integralmente la documentazione richiesta, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione di accesso e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La specificità dell’istanza di accesso può risultare anche dall’effettiva individuabilità degli atti attraverso il procedimento e l’area amministrativa cui la richiesta si riferisce; la successiva trasmissione della documentazione costituisce elemento idoneo a escludere che l’istanza fosse generica.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del giudizio sulla base dell’esito presumibile della controversia.
- Quando la documentazione richiesta riguarda anche atti riferibili a un’amministrazione comunale e tale amministrazione disponeva o avrebbe dovuto riscontrare la richiesta, la sopravvenuta ostensione da parte di altra amministrazione non esclude necessariamente la soccombenza virtuale del Comune ai fini delle spese.
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