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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accise - Addizionali Regionali e Comunali - Contrasto con la normativa unionale - Disapplicazione - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione delle addizionali alle accise sull'energia elettrica contestando la loro legittimità alla luce della normativa UE. Il ricorrente sosteneva che le addizionali, disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e dagli artt. 52, 56 e 60 del D.Lgs. 504/1995 (come modificati), non perseguono una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, perché sono istituite con finalità di ripianamento del bilancio degli enti locali (finalità generica di entrata), e quindi risultano incompatibili con la disciplina europea sulle accise

La decisione

Il giudice ha accolto la tesi del ricorrente e ha disapplicato l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con il diritto dell'Unione. Si è richiamata l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE e il principio di immediata applicabilità del diritto comunitario: ove la normativa nazionale risulti in contrasto con il diritto UE, il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna incompatibile. Di conseguenza le addizionali imposte con la finalità di semplice ripianamento di bilancio sono state ritenute non conformi ai requisiti della Direttiva e dunque non applicabili nei confronti del ricorrente

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    Le accise devono perseguire finalità specifiche previste dalla direttiva; le misure che hanno mera finalità di entrata generale (es. ripianamento di bilancio) non soddisfano il requisito e sono incompatibili

  • D.L. n. 511/1988

    La disposizione nazionale che prevede le addizionali alle accise è stata ritenuta in contrasto con la direttiva e quindi disapplicata dal giudice nazionale

  • D.Lgs. 504/1995

    artt. 52, 56, 60 (come modificati dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26)

    Norme che disciplinano aspetti delle accise sull'energia elettrica richiamate per il contesto normativo nazionale; la loro applicazione va verificata alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva UE

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Principio della prevalenza e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione: l'interpretazione della Corte è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili

Massime di principio

  • Le addizionali o sovrattasse sulle accise devono avere una "finalità specifica" conforme alla Direttiva 2008/118/CE; se perseguono solo finalità generiche di entrata (es. ripianamento bilanci locali) sono incompatibili con il diritto UE
  • Il giudice nazionale deve tentare prima un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto UE; se ciò non è possibile, deve disapplicare la norma interna incompatibile
  • La prevalenza del diritto dell'Unione implica che esigenze di bilancio nazionale o locale non possono giustificare la violazione di obblighi UE relativi a tributi armonizzati (come le accise)
  • Per misure tese a finalità ambientali o specifiche (es. incentivi per efficienza energetica) è più facile dimostrare compatibilità, purché la finalità sia effettiva, precisa e collegata al prelievo
  • In casi analoghi il contribuente può ottenere la disapplicazione della norma; occorre però valutare separatamente questioni di retroattività e rimborso perché la disapplicazione non sempre comporta automaticamente restituzioni senza una domanda specifica o ulteriori pronunce

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