Cassazione Penale, Sentenza n. 18919/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/05/2022, che aveva: parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo Paolini da alcune imputazioni (in particolare dalla abusiva esecuzione di servizi igienici), dichiarando estinti altri reati ex art.181 comma 1-quinquies D.lgs. 42/2004, e confermando la condanna per il restante cambio di destinazione d'uso (trasformazione di 4 cabine e un deposito in un unico locale bar). La ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione delle norme sul mutamento della contestazione (art.521 c.2 c.p.p., artt.177 e 178 c.p.p.) e vizio motivazionale perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto un fatto diverso rispetto all'imputazione senza trasmettere gli atti al P.M. per la nuova contestazione, ledendo il diritto di difesa; 2) errata applicazione e carenza di motivazione sull'art.181 D.lgs.42/04, sostenendo che le opere erano modifiche non strutturali (eventualità CILA) e non integravano il reato paesaggistico, con travisamento delle prove e mancata considerazione di autorizzazioni/iter amministrativi; denuncia di violazione del diritto alla libera iniziativa economica e arbitrarietà del sequestro; 3) illegittimità e nullità dei sequestri (sequestro d'urgenza e successivo preventivo), per mancato avviso della facoltà di difesa al momento dell'esecuzione e per l'abnorme sospensione dell'ordine di dissequestro; 4) vizio del dispositivo perché non avrebbe disposto esplicitamente la sospensione dell'esecuzione del dissequestro, lasciandola solo in motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sulla sostanza: ha confermato che la Corte d'appello correttamente ha individuato il mutamento di destinazione d'uso (da cabine e deposito a locale bar) anche in assenza di servizi igienici abusivi, rilevando che i servizi igienici sarebbero stato un mero completamento e la loro mancanza non esclude la fattispecie contestata. Ha ribadito che l'art.181 D.lgs.42/2004 sanziona la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica (titolo diverso dalla CILA) e che si tratta di reato formale di pericolo, non richiedente prova del danno paesaggistico. Le censure che chiedevano la rivalutazione dei fatti sono state dichiarate inammissibili in Cassazione. Sui sequestri: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata informazione sulla facoltà di difesa nell'esecuzione del sequestro urgente, perché tale obbligo si applica al sequestro probatorio e non al sequestro preventivo; ha inoltre precisato che, sebbene il dispositivo di sentenza ordinasse il dissequestro, l'esecutività di provvedimenti restitutori può essere differita fino all'irrevocabilità della condanna se permangono esigenze cautelari. Il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione; non emergono vizi materiali tali da derogare a tale principio. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alla refusione delle spese.
Norme richiamate
art. 181 D.lgs. 42/2004
La Corte interpreta l'art.181 come fattispecie formale e di pericolo che sanziona l'intervento in aree vincolate senza preventiva autorizzazione paesaggistica; la CILA non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica richiesta per le opere rilevanti ai fini paesaggistici
art. 181 comma 1 quinquies D.lgs. 42/2004
Applicabilità limitata: la norma sull'estinzione (o conseguenze) rileva solo se le opere sono state poi demolite; qui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa evocata in ricorso perché le opere non risultavano demolite
art. 734 cod. pen.
Distinzione tra reato paesaggistico (art.181 d.lgs.42/2004) e contravvenzione che richiede il danno effettivo; l'art.181 è formale e non necessita della prova del danno paesaggistico come presupposto
art. 521 comma 2 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in ordine al mutamento della contestazione: la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non è emerso che il mutamento abbia creato una situazione di difesa assolutamente nuova non affrontata
artt. 177 e 178 c.p.p.
Norme sul contenuto del capo di imputazione e sulla funzione dell'atto di accusa: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione idonea a ledere il diritto di difesa nella fattispecie
art. 323 comma 3 c.p.p.
Richiamiato in tema di efficacia del sequestro dopo condanna: la norma richiede l'irrevocabilità della condanna per far venire meno automaticamente gli effetti del sequestro qualora non sia disposta confisca; fino all'irrevocabilità il giudice deve verificare la persistenza delle esigenze cautelari
artt. 356 e 364 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.
Richiamati in relazione all'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore nel sequestro probatorio: la Corte precisa che tale obbligo non si estende al sequestro preventivo, che ha diversa natura e disciplina
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni motivi perché si risolvevano in mera rivalutazione dei fatti o reiterazione di questioni già decise in appello
Massime di principio
- La trasformazione di destinazione d'uso (es. da cabine/deposito a locale bar) può integrare reato paesaggistico anche se mancano opere secondarie (come servizi igienici): la loro assenza non esclude automaticamente la fattispecie quando è provata la modifica d'uso e l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica
- La CILA non ha efficacia sostitutiva dell'autorizzazione paesaggistica prevista per interventi in aree vincolate; per l'art.181 D.lgs.42/2004 rileva l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, non la presenza di una CILA
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che consistono nella semplice rivalutazione dei fatti o nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello: occorre articolare censure giuridiche specifiche
- Il reato paesaggistico di cui all'art.181 è formale e di pericolo: non è necessario dimostrare il danno effettivo al paesaggio per la sua integrazione; il danno concreto è rilevante per la contravvenzione (art.734 c.p.) ma non per l'art.181
- Il sequestro preventivo ha natura differente dal sequestro probatorio; l'obbligo di informare l'interessato circa la facoltà di farsi assistere da un difensore si applica al sequestro probatorio e non al sequestro preventivo di iniziativa giudiziaria
- Quando il dispositivo e la motivazione di una sentenza risultano in contrasto, prevale il dispositivo salvo che il vizio sia un errore materiale evidente e che la correzione del vizio produca un risultato più favorevole per l'imputato
- L'esecuzione del dissequestro può essere differita fino a che non sia verificata la cessazione delle esigenze cautelari; la restituzione immediata non è automatica alla pronuncia di una sentenza non irrevocabile
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