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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24661/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari contestando: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la presunta genericità e imprecisione delle dichiarazioni del coindagato Giustra, nonché l'assenza di prova del concreto contributo concorsuale di Morelli rispetto alle annotazioni false nei registri elettorali; 2) la sproporzione e la non specificità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio ai sensi dell'art. 274 c.p.p.), deducendo la sopravvalutazione della pericolosità e l'irragionevole considerazione del suo stato personale e dell'esercizio del diritto al silenzio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di un quadro indiziario complessivo: dichiarazioni confessorie/eteroaccusatorie di Giustra (con riconoscimento fotografico), riscontri documentali sui duplicati di tessere elettorali e anomalie nei registri (annotazioni in sequenza, voti di persone molto anziane o decedute, casi di doppio voto), intercettazioni telefoniche e tabulati che evidenziano frequenti contatti tra Morelli e il candidato Castorina e l'esistenza di una "busta" con nominativi poi distrutta con un trita-carta. Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è stato ritenuto teso a una rivalutazione di merito inammissibile in Cassazione. Il secondo motivo (esigenze cautelari) è stato in parte rinunciato in udienza dall'avvocato poiché l'indagato non era più sottoposto a cautela; comunque la Corte ha respinto anche le censure sulla necessità delle esigenze cautelari, ritenendo fondata la valutazione del Riesame sulla concreta possibilità di inquinamento probatorio e sulla probabilità di reiterazione, data la spregiudicata capacità operativa del gruppo e la disponibilità di Morelli nelle campagne future.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 570 del 1960

    Norma richiamata per il reato di alterazione delle operazioni elettorali; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero compatibili con una partecipazione concorsuale alle condotte previste da questa norma.

  • Legge n. 352 del 1979

    Richiamata in relazione alla disciplina delle operazioni elettorali e delle responsabilità connesse; utilizzata per inquadrare le condotte contestate nel contesto normativo elettorale.

  • D.P.R. n. 361 del 1957

    Norma inerente ai registri elettorali; la Corte ha valorizzato le anomalie riscontrate nei registri come indizio di alterazione delle operazioni di voto.

  • Codice di procedura penale

    art. 274, lett. a) e segg.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione): la Corte ha ritenuto che, dati i riscontri (distruzione di documenti, ruolo attivo nel piano, contatti ripetuti), sussistessero esigenze concrete e attuali di tutela delle prove e di prevenzione di ulteriori reati.

  • Decreto-legge n. 137 del 2020 convertito

    art. 23, comma 8 (richiesta di trattazione orale)

    Richiesta procedurale di trattazione orale è stata svolta; citazione rilevante solo nella procedura di discussione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia cautelare penale la Cassazione non riesamina il merito fattuale: le critiche basate su elementi di fatto o su presunte incongruenze minori tra dichiarazioni e riscontri documentali sono spesso inammissibili se non viene dimostrata una carenza motivazionale rilevante.
  • Le dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie (anche di un coindagato) assumono valore probatorio significativo se corredate da riscontri oggettivi (intercettazioni, tabulati, documenti, riconoscimenti fotografici, anomalie nei registri).
  • Prove di occultamento o distruzione di documenti pertinenti all'indagine costituiscono elemento di forte sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ai fini dell'applicazione di misure cautelari.
  • L'esistenza di frequenti contatti organizzativi tra indagati e il riscontro di condotte ripetute in occasione di eventi (es. campagne elettorali) può legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione, giustificando misure personali restrittive se proporzionate e adeguatamente motivate.
  • Se il difensore rinuncia in udienza a censure su profili cautelari (per es. perché l'imputato non è più sottoposto a misura), tali motivi diventano inammissibili; pertanto valutare la strategia difensiva anche rispetto alla situazione processuale attuale è cruciale.
  • In ricorsi di legittimità è più efficace dimostrare vizi di diritto o carenze argomentative formali del provvedimento impugnato (lacune motivazionali, carenze logiche o violazioni di norme procedurali) piuttosto che rinnovare la mera contestazione dei fatti.

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