Cassazione Penale, Sentenza n. 24661/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari contestando: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la presunta genericità e imprecisione delle dichiarazioni del coindagato Giustra, nonché l'assenza di prova del concreto contributo concorsuale di Morelli rispetto alle annotazioni false nei registri elettorali; 2) la sproporzione e la non specificità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio ai sensi dell'art. 274 c.p.p.), deducendo la sopravvalutazione della pericolosità e l'irragionevole considerazione del suo stato personale e dell'esercizio del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di un quadro indiziario complessivo: dichiarazioni confessorie/eteroaccusatorie di Giustra (con riconoscimento fotografico), riscontri documentali sui duplicati di tessere elettorali e anomalie nei registri (annotazioni in sequenza, voti di persone molto anziane o decedute, casi di doppio voto), intercettazioni telefoniche e tabulati che evidenziano frequenti contatti tra Morelli e il candidato Castorina e l'esistenza di una "busta" con nominativi poi distrutta con un trita-carta. Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è stato ritenuto teso a una rivalutazione di merito inammissibile in Cassazione. Il secondo motivo (esigenze cautelari) è stato in parte rinunciato in udienza dall'avvocato poiché l'indagato non era più sottoposto a cautela; comunque la Corte ha respinto anche le censure sulla necessità delle esigenze cautelari, ritenendo fondata la valutazione del Riesame sulla concreta possibilità di inquinamento probatorio e sulla probabilità di reiterazione, data la spregiudicata capacità operativa del gruppo e la disponibilità di Morelli nelle campagne future.
Norme richiamate
D.P.R. n. 570 del 1960
Norma richiamata per il reato di alterazione delle operazioni elettorali; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero compatibili con una partecipazione concorsuale alle condotte previste da questa norma.
Legge n. 352 del 1979
Richiamata in relazione alla disciplina delle operazioni elettorali e delle responsabilità connesse; utilizzata per inquadrare le condotte contestate nel contesto normativo elettorale.
D.P.R. n. 361 del 1957
Norma inerente ai registri elettorali; la Corte ha valorizzato le anomalie riscontrate nei registri come indizio di alterazione delle operazioni di voto.
Codice di procedura penale
art. 274, lett. a) e segg.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione): la Corte ha ritenuto che, dati i riscontri (distruzione di documenti, ruolo attivo nel piano, contatti ripetuti), sussistessero esigenze concrete e attuali di tutela delle prove e di prevenzione di ulteriori reati.
Decreto-legge n. 137 del 2020 convertito
art. 23, comma 8 (richiesta di trattazione orale)
Richiesta procedurale di trattazione orale è stata svolta; citazione rilevante solo nella procedura di discussione del ricorso.
Massime di principio
- In materia cautelare penale la Cassazione non riesamina il merito fattuale: le critiche basate su elementi di fatto o su presunte incongruenze minori tra dichiarazioni e riscontri documentali sono spesso inammissibili se non viene dimostrata una carenza motivazionale rilevante.
- Le dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie (anche di un coindagato) assumono valore probatorio significativo se corredate da riscontri oggettivi (intercettazioni, tabulati, documenti, riconoscimenti fotografici, anomalie nei registri).
- Prove di occultamento o distruzione di documenti pertinenti all'indagine costituiscono elemento di forte sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio ai fini dell'applicazione di misure cautelari.
- L'esistenza di frequenti contatti organizzativi tra indagati e il riscontro di condotte ripetute in occasione di eventi (es. campagne elettorali) può legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione, giustificando misure personali restrittive se proporzionate e adeguatamente motivate.
- Se il difensore rinuncia in udienza a censure su profili cautelari (per es. perché l'imputato non è più sottoposto a misura), tali motivi diventano inammissibili; pertanto valutare la strategia difensiva anche rispetto alla situazione processuale attuale è cruciale.
- In ricorsi di legittimità è più efficace dimostrare vizi di diritto o carenze argomentative formali del provvedimento impugnato (lacune motivazionali, carenze logiche o violazioni di norme procedurali) piuttosto che rinnovare la mera contestazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →