Cassazione Penale, Sentenza n. 24615/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava (1) la motivazione della Corte d'appello, ritenuta apparente e insufficiente nella valutazione della credibilità della persona offesa rispetto ad altre dichiarazioni testimoniali (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); richiamo anche all'art. 192 c.p.p.); (2) la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per presunta offensività minima della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata ritenendo attendibili le dichiarazioni della parte offesa, supportate dal certificato medico che attestava le lesioni; la valutazione della credibilità è questione di fatto non soggetta a revisione in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che non risultano. Quanto alla tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto esaustivamente motivati gli elementi che escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis (gravità delle lesioni, modalità e contesto, deficit motorio della vittima, movente astioso). Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 1.710,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento alle ragioni di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato i motivi proposti sotto il profilo della loro idoneità e fondatezza e li ha ritenuti manifestamente infondati; il vizio dedotto non supera la soglia di ammissibilità/merito richiesta
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al corredo motivazionale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata, indicando le emergenze processuali determinanti e non richiedendo la confutazione esplicita di ogni singola deduzione difensiva
art. 131-bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha applicato i criteri di offensività e di conseguenze del fatto, ritenendo che la gravità delle lesioni e il contesto (movente, orario, deficit della vittima) escludessero la tenuità
art. 23 d.l. n. 149/2020
ex art. 23 del d.l. n. 149 del 09/11/2020
Richiami procedurali della difesa della parte civile che ha depositato conclusioni scritte; la Corte ha preso atto delle conclusioni e si è associata alla richiesta di inammissibilità del P.M.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto e in Cassazione è sindacabile solo se emergono manifeste contraddizioni nella motivazione
- La presenza di riscontri oggettivi (es. certificati medici che attestano lesioni) rafforza l'attendibilità della denuncia e può legittimare la condanna anche se altre testimonianze risultano contrarie o minimizzanti
- La motivazione del giudice non deve necessariamente confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva purché la ricostruzione complessiva dei fatti renda chiara la ragione della reiezione delle tesi avverse
- L'esenzione dalla punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione concreta dell'offensività, delle conseguenze e del contesto: lesioni di una certa gravità o circostanze aggravanti escludono la tenuità
- Ricorrere per Cassazione reiterando argomentazioni già esaminate in appello, senza nuovi profili di diritto o vizi formali, espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a condanne per spese e ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →