Sentenza n. 506/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo - del decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia n. 626 in data 17 luglio 2025, nella parte in cui viene disposta l’aggiudicazione, in favore del R.T.P. Manens S.p.A. – INM and Partner s.r.l., della procedura aperta per l’affidamento di “servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Ufficio di Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione di un nuovo Istituto Penitenziario nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) da 300 posti”, comunicato in pari data ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 36/2023; - del disciplinare di gara, nella parte in cui vengono definiti i criteri di valutazione in relazione al subcriterio “B.4.” e nella parte in cui si prevede che venga verificata la sola busta amministrativa del primo graduato; - dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in data 5 giugno 2025; - dei verbali del seggio di gara n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 26 giugno 2025 e n. 3 del 1° luglio 2025; - dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 17 giugno 2025, n. 2 del 18 giugno 2025 e n. 3 del 24 giugno 2025, con annessi gli allegati “A”, “B” e “C”, recanti le tabelle relative alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate; - della comunicazione della stazione appaltante del 17 luglio 2025; - dell’eventuale consegna in via d’urgenza e/o anticipata e/o altro titolo disposta nelle more della stipula del contratto; - dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria; - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi; quanto ai motivi aggiunti presentati il 26 novembre 2025 per l’annullamento - del decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 0001014 del 18 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04, comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio il 18 novembre 2025; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti; quanto ai motivi aggiunti presentati il 10 gennaio 2026 per l’annullamento - del decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 0001014 del 18 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca dell’intera procedura di gara recante il CIG B6C820CD04, comunicato alle parti e depositato agli atti di giudizio il 18 novembre 2025; - del provvedimento del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 36907 del 1° ottobre 2025, recante ad oggetto “Nomina del direttore dei lavori e costituzione con rimodulazione dell’ufficio di direzione lavori” conosciuto solo in data 12 dicembre 2025 attraverso l’ostensione documentale da parte dell’amministrazione; - della nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 47368 del 12 dicembre 2025, con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti inviata il 5 dicembre 2025 dalla capogruppo mandataria Archest s.r.l. e assunta a prot. n. 46497 del 9 dicembre 2025 del Provveditorato; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di una procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori e all’ufficio di direzione lavori per la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario, nonché successiva revoca dell’intera gara e atti collegati
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso principale contestava l’aggiudicazione della gara al raggruppamento primo classificato. La censura riguardava il subcriterio B.4 del disciplinare, relativo alle certificazioni di qualità attinenti al servizio. La stazione appaltante aveva indicato quattro certificazioni e, dopo un quesito, aveva precisato che i concorrenti non erano obbligati a possederle tutte. La commissione aveva tuttavia attribuito al primo classificato punteggio anche per certificazioni diverse da quelle espressamente elencate, ISO 14001 e ISO 45001, mentre non aveva valutato le medesime certificazioni possedute dal ricorrente perché inserite nella busta amministrativa e non nell’offerta tecnica. Il ricorrente deduceva violazione dei principi di par condicio, buon andamento, risultato, fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento, violazione della disciplina sull’inversione procedimentale e sul soccorso istruttorio, violazione del disciplinare e dei principi di chiarezza della lex specialis, nonché eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, sviamento e ingiustizia manifesta. In via subordinata era domandato il risarcimento del danno. Nelle more, l’amministrazione revocava l’intera procedura, motivando con l’emergenza carceraria, la strategicità dell’opera, i ritardi nell’esecuzione dei lavori e la sopravvenuta disponibilità di un professionista interno cui affidare la direzione dei lavori. Con i motivi aggiunti il ricorrente contestava la revoca deducendo violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, assenza di un mutamento imprevedibile della situazione di fatto, travisamento dei requisiti e dell’esperienza del professionista interno, insufficienza di una struttura composta da un solo soggetto rispetto alla complessità dell’incarico, tardività e sviamento della revoca, nonché contraddittorietà derivante dalla temporaneità dell’incarico.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente i secondi motivi aggiunti, ritenendoli infondati. Ha affermato che l’amministrazione conserva, anche nelle procedure di gara, il potere di ritirare il bando, le operazioni di gara o l’aggiudicazione quando ricorrano ragioni di interesse pubblico che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura, anche indipendentemente dall’illegittimità degli atti. Nel caso concreto, la revoca era sorretta da ragioni di opportunità adeguatamente esplicitate: emergenza nazionale carceraria, strategicità dell’opera, avvio dei lavori, rischio di ritardi e necessità di evitare avvicendamenti nella direzione dei lavori. La mancata formalizzazione iniziale della disponibilità del professionista interno non è stata ritenuta decisiva, poiché la disponibilità si era concretizzata nell’accettazione dell’incarico e nello svolgimento dei primi compiti. La scelta del professionista è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa e non è stata giudicata manifestamente illogica, irragionevole o frutto di travisamento, anche alla luce dell’esperienza documentata e della durata prevista dell’incarico. È stata inoltre ritenuta legittima la scelta di costituire un ufficio stabile e continuativo interno, idoneo a evitare ulteriori avvicendamenti e ritardi, nonostante il disciplinare di gara prevedesse per gli operatori economici un gruppo di lavoro multidisciplinare. Il tempo trascorso prima della revoca non è stato considerato eccessivo né sintomatico di sviamento, poiché l’eventuale annullamento giudiziale dell’aggiudicazione non avrebbe imposto all’amministrazione la stipula di un contratto non più conforme all’interesse pubblico. Anche la temporaneità dell’incarico non è stata ritenuta decisiva, essendo la durata del trattenimento in servizio superiore al termine previsto per la conclusione dell’appalto e potenzialmente estensibile. I motivi aggiunti sono stati quindi respinti. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la revoca aveva eliminato l’aggiudicazione impugnata. Le spese sono state compensate, considerando la soccombenza virtuale dell’amministrazione sul ricorso principale, la cui censura sul subcriterio B.4 era stata ritenuta fondata in sede cautelare, bilanciata dalla soccombenza del ricorrente sui motivi aggiunti contro la revoca.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il potere di revoca può essere esercitato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto; nella materia delle gare l’amministrazione può ritirare gli atti anche per ragioni di opportunità che rendano sconsigliabile la prosecuzione della procedura.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato quale base dell’inversione procedimentale, con apertura della documentazione amministrativa del solo concorrente primo classificato.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante aveva escluso il ricorso al soccorso istruttorio dopo la conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte; il tema rilevava nella censura del ricorso principale, poi divenuto improcedibile.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Per la cautelare relativa agli atti di revoca la parte deve allegare e comprovare ragioni di estrema gravità e urgenza; la domanda cautelare proposta contro la revoca era stata respinta per tale carenza.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito, nella fase iniziale, la concessione della misura cautelare monocratica di sospensione dell’aggiudicazione.
art. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina l’istanza di accesso mediante la quale il ricorrente ha acquisito documentazione relativa all’individuazione del professionista interno e ha articolato ulteriori motivi aggiunti.
Massime di principio
- Anche nelle procedure di evidenza pubblica l’amministrazione può revocare il bando, le operazioni di gara o l’aggiudicazione, quando sussistano ragioni di interesse pubblico che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura, anche se il ritiro non dipende dall’illegittimità degli atti precedentemente adottati.
- La revoca di una gara è legittima quando sia motivata da esigenze concrete e attuali collegate alla strategicità dell’opera, alla necessità di evitarne ritardi o avvicendamenti organizzativi e alla sopravvenuta individuazione di una soluzione interna idonea a soddisfare l’interesse pubblico.
- La scelta dell’amministrazione relativa all’individuazione del direttore dei lavori e all’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto per violazione di legge, manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti o sviamento.
- La mancata formalizzazione iniziale della disponibilità del dipendente pubblico non rende di per sé illegittima la successiva designazione, quando la disponibilità si sia concretizzata nell’accettazione dell’incarico e nell’effettivo svolgimento delle attività.
- La sopravvenuta revoca dell’intera procedura di gara determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l’aggiudicazione e comporta l’improcedibilità della domanda principale.
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