Cassazione Penale, Sentenza n. 45598/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa decisione della Corte d'appello circa la richiesta, già formulata dalla difesa in secondo grado (atto d'appello del 2 marzo 2023), di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p.; dedotta violazione di legge e omessa motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur avendo confermato la penale responsabilità dell'imputato per indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter c.p.) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla non menzione, concedendo il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. L'annullamento è motivato dal fatto che la richiesta era specifica e non ha ricevuto risposta e che, sulla base degli elementi già valutati dal giudice di merito (anche ai fini della sospensione condizionale della pena), non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per disporre il beneficio.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Norma che disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha ritenuto che, se la richiesta è specifica e la valutazione dei presupposti può fondarsi sugli elementi già emersi nel merito (es. concessione della sospensione condizionale), il beneficio può essere riconosciuto dalla Cassazione senza rinvio se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto.
art. 493-ter cod. pen.
Tipo di reato (indebito utilizzo di carta di credito) per cui l'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile: norma richiamata per identificare il capo di imputazione.
art. 337 cod. pen.
Tipo di reato (resistenza a pubblico ufficiale) per cui l'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile: norma richiamata per identificare il capo di imputazione.
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata quale quadratura procedurale per il motivo di impugnazione (violazione di legge e omessa motivazione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 5, n. 14885/2021; Sez. 5, n. 25625/2016; Sez. 4, n. 38972/2014)
Principio consolidato secondo cui la sentenza d'appello che immotivatamente disattende la richiesta specifica di non menzione deve essere annullata senza rinvio e la Cassazione può disporre direttamente il beneficio quando ciò non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Se in appello la difesa richiede espressamente la non menzione della condanna e il giudice d'appello omette di decidere sulla richiesta, la Cassazione può annullare la decisione senza rinvio e, se non servono nuovi accertamenti di fatto, può concedere direttamente il beneficio.
- La presenza, nel provvedimento di merito, di valutazioni già favorevoli (per esempio quelle che hanno portato alla sospensione condizionale della pena) può costituire base sufficiente per riconoscere la non menzione senza necessità di ulteriori istruttorie.
- Per evitare l'annullamento per omessa pronuncia, la difesa deve formulare specifiche e documentate richieste di non menzione in sede di impugnazione e sollecitare esplicita motivazione in sentenza.
- La concessione della non menzione richiede una valutazione prognostica sulla pericolosità sociale: se il giudice di merito ha ritenuto assente la pericolosità o ha espresso prognosi favorevole, è più agevole ottenere la non menzione in sede di legittimità.
- La Cassazione non può effettuare nuovi accertamenti di fatto: può però valorizzare gli elementi già presenti negli atti del giudice di merito per decidere direttamente quando le ulteriori indagini sarebbero necessarie solo per motivi di opportunità, non per necessità probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →