Sentenza n. 738/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Trapani, atti connessi e provvedimenti regionali di revoca di autorizzazioni, nonché avvii dei procedimenti di revoca delle licenze per impianti di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva prefettizia, gli atti presupposti e consequenziali e i provvedimenti regionali di revoca delle autorizzazioni, deducendo tre articolati motivi. Con il primo ha contestato la violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 1-septies del d.l. 629/1982, della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità, sostenendo che l’interdittiva fosse fondata essenzialmente su rapporti di parentela, di per sé inidonei a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa, e negando che la società costituisse una continuazione di altra impresa già destinataria di interdittiva, essendo intervenuta una formale cessione di ramo d’azienda. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’interdittiva fosse sproporzionata, poiché l’ordinamento avrebbe ancora consentito il ricorso a una cosiddetta informativa antimafia atipica, con effetti meno invasivi sull’attività d’impresa. Con il terzo motivo ha contestato le revoche delle autorizzazioni, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, in quanto la società non sarebbe mai stata destinataria di una misura di prevenzione definitiva né di una sentenza di condanna. La difesa erariale ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva della persona fisica indicata nel ricorso, eccezione riferita al fatto che il ricorso era stato proposto nella qualità di legale rappresentante della società.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che il ricorso era stato proposto esclusivamente dal legale rappresentante nella qualità di rappresentante della società, in forza di apposita procura. Nel merito ha rigettato tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto legittima l’interdittiva, osservando che i legami parentali non sono irrilevanti quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, ovvero da elementi idonei a evidenziare un’influenza mafiosa. Nel caso concreto la Prefettura aveva valorizzato, oltre al rapporto di parentela con il padre dell’amministratore unico, la sostanziale continuità aziendale con una società già interdetta, la posizione del padre quale socio unico di quest’ultima, elementi investigativi relativi a versamenti di denaro e rapporti con l’amministratrice dell’altra società, una condanna penale di primo grado per reati tra cui l’art. 416-bis c.p., la coincidenza delle sedi legali, la presentazione da parte della precedente società della dichiarazione dei redditi della ricorrente e la conservazione delle scritture contabili presso la medesima sede. Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti sufficienti a fondare una prognosi ragionevole e più che probabile di infiltrazione mafiosa, secondo la natura preventiva dell’interdittiva. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la perdurante operatività dell’informativa antimafia atipica. Ha affermato che l’abrogazione della norma abrogatrice non fa rivivere, di regola, la norma abrogata e che il codice antimafia del 2011, come modificato nel 2014, ha superato il precedente sistema, tipizzando all’art. 89-bis il potere prefettizio di adottare un’informazione antimafia interdittiva anche quando sia stata richiesta una comunicazione antimafia. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. 159/2011, l’interdittiva possa essere adottata anche nei confronti di imprese private e produca gli stessi effetti della comunicazione antimafia, anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. La revoca delle autorizzazioni imprenditoriali discende direttamente dal meccanismo vincolante dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 ed è collegata alla permanenza dell’interdittiva; non è quindi necessaria una precedente misura di prevenzione definitiva o una condanna a carico della società destinataria. Il ricorso è stato definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
La disciplina del codice antimafia consente di fondare l’informazione interdittiva su una valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa; l’art. 89-bis consente al Prefetto di adottare un’informazione antimafia interdittiva anche quando sia stata richiesta una comunicazione antimafia.
artt. 67 e 88 d.lgs. 159/2011
L’interdittiva antimafia produce effetti impeditivi e comporta la revoca o la decadenza dei titoli abilitativi secondo il meccanismo previsto dal codice antimafia, senza necessità che la società destinataria sia stata previamente condannata o sottoposta a una misura di prevenzione definitiva.
art. 1-septies d.l. 629/1982, aggiunto dall’art. 2 l. 486/1988
L’Alto commissario [...] può comunicare alle autorità competenti [...] elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione [...] dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.
La cosiddetta informativa antimafia atipica non costituisce più uno strumento autonomo applicabile nel sistema delineato dal codice antimafia, che ha superato il precedente assetto e tipizzato il potere prefettizio mediante l’art. 89-bis.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento interdittivo è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della valutazione complessiva degli elementi parentali, economici, aziendali e investigativi acquisiti dalla Prefettura.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità non risultano violati quando la Prefettura esercita il potere preventivo sulla base di una valutazione ampia, coerente e non irragionevole del rischio di infiltrazione.
artt. 41 e 97 Cost.
La tutela della libertà d’impresa deve essere bilanciata con la finalità preventiva di contrasto all’infiltrazione mafiosa; nel caso concreto il sacrificio imposto dall’interdittiva è stato ritenuto giustificato dalla consistenza degli elementi indiziari.
art. 416-bis c.p.
La condanna di primo grado del genitore dell’amministratore unico per reati tra cui l’associazione mafiosa è stata considerata, insieme agli altri elementi, quale indice rilevante nella valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione.
Massime di principio
- Il mero rapporto di parentela non è di per sé sufficiente a fondare un’informazione antimafia interdittiva, ma assume rilievo quando sia accompagnato da cointeressenze economiche, continuità aziendale, conduzione familiare anche di fatto o altri elementi concreti dai quali possa desumersi un’influenza mafiosa sull’impresa.
- La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura preventiva e prognostica: la legittimità dell’interdittiva può fondarsi su una valutazione complessiva di elementi convergenti, senza che sia necessaria una sentenza penale definitiva o l’applicazione di una misura di prevenzione alla società destinataria.
- Nel sistema delineato dal d.lgs. 159/2011, l’informazione antimafia interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese operanti nel settore privato e può produrre gli stessi effetti della comunicazione antimafia, anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
- L’introduzione dell’art. 89-bis d.lgs. 159/2011 ha superato il precedente modello dell’informativa antimafia atipica o supplementare, sicché la norma abrogata non rivive per effetto dell’eventuale abrogazione della norma abrogatrice.
- La revoca o la decadenza delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi collegata all’interdittiva antimafia discende dal meccanismo vincolante previsto dall’art. 67 d.lgs. 159/2011 ed è correlata alla permanenza dell’interdittiva, senza richiedere una distinta condanna definitiva o una misura di prevenzione a carico del titolare dell’autorizzazione.
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