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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Palermo, Sezione 5

OTTEMPERANZA DELLA Sentenza n. 1078/2024 (R.G. 1247/2023) del Tribunale di TERMINI IMERESE, sezione Lavoro, pubblicata il giorno 11.10.2024, e notificata il 3.3.2025, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202501596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1078/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato l'Amministrazione all'erogazione di buoni elettronici per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 marzo 2025; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva attivato la Carta del docente né emesso i buoni elettronici dovuti. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento. L'Amministrazione è stata quindi ordinata ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per complessivi 1.500 euro oltre accessori di legge, nonché a corrispondere le spese liquidate dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento sostitutivo. È stata altresì fissata una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine per l'adempimento spontaneo; il commissario provvederà anche alla liquidazione e al pagamento della penalità maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l'attuazione mediante il giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio, decorso il quale può essere azionata l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione per obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme riconosciute dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando impone a una pubblica amministrazione l'adozione di attività necessarie all'erogazione di una prestazione economica.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, una volta accertata la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare le modalità concrete di esecuzione del giudicato e fissare un termine ultimativo per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato dopo la vana scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l'inadempimento dell'amministrazione si protragga senza giustificazione e gli obblighi imposti dal giudicato siano semplici e privi di complessità; la misura può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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