Cassazione Penale, Sentenza n. 13129/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza (19/06/2023) che aveva riconosciuto la continuazione tra più reati e rideterminato la pena complessiva in anni 5 mesi 3 di reclusione e euro 2.700,00 di multa. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 81, comma 4 c.p., perché il giudice dell'esecuzione, pur essendosi già applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, aveva quantificato l'aumento complessivo per i reati satellite in 15 mesi anziché nel minimo previsto di un terzo della pena del reato più grave (pari a 16 mesi); (2) violazione degli artt. 81, comma 1 e 133 c.p. per insufficiente motivazione nella determinazione degli aumenti per i reati satellite: il giudice aveva attribuito un identico aumento (1 mese) a reati con pene di molto diversa entità senza spiegare i criteri e la proporzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per entrambi i motivi. Ha ritenuto insufficiente la motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite, richiamando il principio per cui il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena base ma anche gli aumenti distinti per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione proporzionato all'entità degli aumenti, per consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di legge. Inoltre, essendo stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, il giudice doveva rispettare il minimo inderogabile previsto dall'art. 81, comma 4 (aumento non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave), cioè almeno 16 mesi, e non 15. L'ordinanza è stata annullata nella parte relativa alla misura della pena complessiva e la vicenda è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica, per rideterminare la pena conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma 4)
Prevede, in caso di più reati in continuazione o concorso formale commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, un aumento minimo della pena per i reati satellite pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; nella fattispecie il giudice doveva rispettare tale minimo (almeno 16 mesi).
art. 81 cod. pen. (comma 1)
Stabilisce i criteri generali per la determinazione della pena complessiva in caso di più reati; impone che gli aumenti per i reati satellite siano determinati e motivati singolarmente nel rispetto dei limiti di legge.
art. 133 cod. pen.
Regola i criteri di determinazione della pena individuale e richiede che la quantificazione sia sorretta da motivazione che espliciti i criteri applicati; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione anche rispetto agli aumenti per continuazione.
art. 132 cod. pen.
Indica il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena entro i parametri di legge; la Corte sottolinea che tale discrezionalità va esercitata e motivata secondo i parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133.
art. 99 cod. pen. (comma 4)
Disciplina la recidiva reiterata; qui è rilevante perché l'esistenza della recidiva impone l'applicazione della soglia minima di aumento prevista dall'art. 81, comma 4.
Corte di Cassazione, Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione proporzionato all'entità dell'aumento, per consentire il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17209/2020 (Trisciuoglio)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la motivazione sulla determinazione della pena in continuazione deve consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, non essendo sufficiente il mero rispetto del limite legale del triplo della pena base.
Corte Costituzionale, sentenza n. 183/2013
Richiamata in relazione all'obbligo di rimettere la causa a giudice diverso in caso di annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione, deve motivare la scelta della pena base e la quantificazione degli aumenti per ciascun reato satellite in modo distinto; la motivazione deve essere tanto più articolata quanto maggiore è l'aumento applicato.
- Se risulta applicata la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, l'aumento complessivo per i reati satellite non può essere inferiore al terzo della pena prevista per il reato più grave (art. 81, comma 4): controllare sempre il calcolo e la corrispondenza numerica.
- Non è ammissibile attribuire identici aumenti a reati di gravità molto diversa senza spiegare le ragioni e i criteri di proporzione; ciò può determinare l'annullamento della scelta motivazionale e la rinnovazione del giudizio.
- L'insufficiente motivazione sulla quantificazione delle pene in continuazione vulnera il controllo di legittimità e può legittimare il ricorso per cassazione con esito favorevole al pubblico ministero.
- In caso di annullamento con rinvio per vizi motivazionali o di calcolo, il nuovo giudizio deve essere assegnato a diverso magistrato se previsto dai principi costituzionali e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
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