Sentenza del 07/12/2021 n. 38755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego del nulla osta alla fruizione dell'agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 296/2006 (art. 1, commi 271-279) — credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi per investimenti nel Mezzogiorno — concesso in ottemperanza alla Decisione C(2008)380 della Commissione Europea e agli Orientamenti 2007/2013. Il nulla osta era stato negato perché la società non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. unico, comma 1223 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (oggi richiamata come art. 16-bis, comma 11), volta ad attestare che non aveva ricevuto aiuti di Stato dichiarati incompatibili e non li aveva restituiti (c.d. "impegno Deggendorf"). Nonostante la richiesta di regolarizzazione e un termine aggiuntivo di 10 giorni, la dichiarazione non fu depositata e l'Agenzia rigettò la domanda.
La decisione
In primo e secondo grado (CTP e CTR) il diniego fu confermato: la CTR ritenne legittimo il diniego perché l'autocertificazione era lo strumento scelto per garantire il rispetto dell'impegno Deggendorf e, in assenza di tale dichiarazione, il nulla osta doveva essere negato. La società propose ricorso per cassazione ma in Cassazione la parte ricorrente ha poi formalmente rinunciato al ricorso (atto notificato e sottoscritto), allegando una transazione fiscale fra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ha compensato le spese e ha precisato che la rinuncia è efficace anche senza accettazione della controparte; inoltre ha escluso l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo previsto per il soccombente rimasto perdente nelle ipotesi tipiche di rigetto/inammissibilità, stante la natura non estensiva di tale sanzione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. unico, comma 1223) / richiamata come L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 16-bis, comma 11
Imposta l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva per attestare di non aver usufruito di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e non restituiti; l'assenza di tale dichiarazione legittima il diniego del nulla osta per la fruizione dell'agevolazione.
Legge 23 dicembre 2005/2006 n. 296 (art.1, commi 271-279)
Disciplina l'agevolazione (credito d'imposta) per investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e ne vincola la fruizione al rispetto delle condizioni dettate dalla normativa nazionale e dalle decisioni comunitarie che l'hanno approvata.
Decisione della Commissione Europea C(2008)380
Decisione C(2008)380 del 25 gennaio 2008
Autorizzazione comunitaria agli aiuti; la procedura nazionale per il rilascio del nulla osta deve garantire che i beneficiari non abbiano aiuti precedenti incompatibili non restituiti, come previsto dalla condizione imposta dalla Commissione.
D.P.C.M. 23 maggio 2007
Regolamentazione attuativa relativa alle modalità di presentazione e istruttoria delle richieste di nulla osta per le agevolazioni; va interpretato in coordinamento con le disposizioni comunitarie (art. 108 TFUE) e nazionali che impongono verifiche preventive.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 108, comma 3
Attribuisce alla Commissione il potere di procedere al riesame degli aiuti di Stato; la giurisprudenza Deggendorf ha chiarito che gli Stati membri devono accertare che i beneficiari non siano tenuti a restituire aiuti dichiarati incompatibili prima di concedere nuovi aiuti.
Giurisprudenza "Deggendorf"
Stabilisce l'obbligo di verificare che i richiedenti non siano destinatari di misure di recupero di aiuti dichiarati incompatibili; tale impegno può essere attuato mediante autocertificazione a norma nazionale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Prevede un contributo unificato aggiuntivo per il ricorrente soccombente in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha interpretato tale previsione in senso restrittivo escludendone l'applicazione alla mera rinuncia al ricorso per cassazione.
Codice di Procedura Civile: artt. 390 e ss., art. 391, art. 306
art. 390 c.p.c.; art. 391 c.p.c.; art. 306 c.p.c.
La rinuncia al gravame è disciplinata dagli artt. 390 e seguenti: la rinuncia al ricorso per cassazione è efficace anche senza accettazione della controparte (non ha natura accettizia) e determina l'estinzione del processo; l'art. 391 (comma 4) non opera automaticamente per evitare la condanna alle spese del rinunciante quando la controparte non abbia accettato la rinuncia.
D.Lgs. n. 40/2006
modifica all'art. 391 c.p.c.
Modifica le regole sulla condanna alle spese in caso di rinuncia, lasciando al giudice un potere discrezionale di derogare solo in presenza di circostanze particolari.
Massime di principio
- Per agevolazioni approvate dalla Commissione UE (es. Decisioni C(...)) lo Stato membro può subordinare la concessione del beneficio alla verifica che il richiedente non abbia aiuti precedenti dichiarati incompatibili e non restituiti; la forma di tale verifica può essere l'autocertificazione se prevista dalla normativa nazionale.
- La mancata produzione della dichiarazione richiesta dalla normativa nazionale, anche se è stato concesso un termine integrativo, legittima il diniego del nulla osta per la fruizione dell'aiuto.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente valida e notificata, estingue il processo anche senza l'accettazione della controparte; ne consegue la perdita dell'interesse a proseguire l'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La rinuncia non impedisce di regolare transattivamente la controversia tra le parti; se è stata raggiunta una transazione e la rinuncia è prodotta, la Corte può dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese.
- La regola speciale che impone il pagamento di un contributo unificato aggiuntivo al ricorrente soccombente si applica solo nei casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità e non alla mera rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione.
- Anche se la controparte non accetta la rinuncia, il giudice conserva un potere discrezionale circa la condanna alle spese: in assenza di domanda di condanna da parte della resistente, la compensazione può essere disposta.
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