Sentenza n. 1598/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di transito nell’Area Assistenti del personale civile del Ministero della Difesa, nella parte relativa alla determinazione della sede di prima assegnazione presso un Comando Legione Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui era stato disposto il transito nell’Area Assistenti del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930, comma 1-quinquies, d.lgs. 66/2010, nonché il relativo allegato, limitatamente alla sede di prima assegnazione. Il ricorso era fondato sulla deduzione di plurimi vizi, non ulteriormente specificati nella sentenza. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Successivamente, il ricorrente, con comunicazione PEC del 19 gennaio 2025, ha dichiarato di rinunciare al transito nei ruoli civili della Difesa.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione con cui il ricorrente ha rinunciato al transito nei ruoli civili della Difesa e ha ritenuto, per tale sopravvenienza, non più attuale l’interesse alla decisione sull’impugnazione della sede di prima assegnazione e degli atti connessi. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione.
Norme richiamate
art. 930, comma 1-quinquies, d.lgs. 66/2010
È la disposizione del Codice dell’ordinamento militare richiamata quale base del transito del ricorrente nell’Area Assistenti del personale civile del Ministero della Difesa; la sentenza non ne svolge un’interpretazione di merito.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR lo ha applicato perché il ricorrente ha rinunciato al transito nei ruoli civili della Difesa.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza nel quadro processuale della decisione; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente alla situazione sostanziale oggetto del provvedimento impugnato, quando rende non più attuale l’utilità conseguibile dall’eventuale annullamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della natura esclusivamente processuale della decisione.
Come è indicizzato
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