Cassazione Penale, Sentenza n. 46093/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso sulla motivazione; tuttavia, avendo rilevato la rimessione di querela intervenuta durante il pendente giudizio di cassazione e regolarmente accettata, ha dichiarato estinto il reato. Per effetto di ciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava un vizio di motivazione relativo alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato ascritto all'art. 646 cod. pen.; tale motivo di merito non è consentito in questa sede di legittimità. Successivamente, con memoria e allegati del 30/10/2024, il difensore ha prodotto la richiesta e la relativa evidenza della rimessione di querela, accettata, che estingue il reato.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma cui è ascritta la responsabilità penale contestata; il testo della sentenza non sviluppa un'interpretazione sostanziale della norma, poiché la decisione si fonda sull'estinzione del reato per rimessione di querela.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Regola il regime di condanna alle spese processuali; la Corte applica la norma disponendo che le spese seguono la disciplina prevista e condannando l'imputato al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 e Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
Principio secondo cui la rimessione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato, la quale prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La rimessione di querela accettata durante il pendente giudizio di cassazione estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche se il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile, se il ricorso è stato tempestivamente proposto.
- Quando il reato è estinto per rimessione di querela la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio, poiché viene a mancare l'interesse a perseguire la responsabilità penale.
- Motivi di ricorso che attengono esclusivamente alla valutazione dei fatti e della motivazione della sentenza di merito possono essere inammissibili in Cassazione: è importante centrare i mezzi di impugnazione sui profili di legittimità consentiti.
- La sopravvenuta estinzione del reato non impedisce al giudice di legittimità di pronunciarsi sulla estinzione stessa; le spese processuali seguono le regole ordinarie e possono gravare sull'imputato nonostante l'estinzione per rimessione.
- In situazioni analoghe, la parte difensiva deve tempestivamente documentare e depositare la rimessione di querela e la sua accettazione per ottenere la declaratoria di estinzione nel giudizio di cassazione.
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