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Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del rigetto formatosi sulla istanza di accesso documentale presentata il 22 luglio 2022 ed assunta al prot.n.9306 per l'accesso formale ai documenti amministrativi ed in ogni caso per l'annullamento della nota prot. n.0010515 del 18.8.2022 con cui il Comune di Sermoneta ha denegato l'accesso agli atti;

Giustizia amministrativa202200521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso e silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune di Sermoneta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 18 agosto 2022 relativo all’istanza di accesso documentale del 22 luglio 2022, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della Costituzione e degli artt. 22 e 24 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento. Ha chiesto l’annullamento del diniego e l’ordine al Comune di consentire l’accesso a tutti i documenti indicati nell’istanza. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova della notificazione del ricorso al Comune e ai controinteressati, notificazione richiesta dall’art. 116 c.p.a. Con ordinanza è stato assegnato un termine perentorio per depositare le relate di notifica; tale ordine non è stato adempiuto. È stato quindi sottoposto al ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il profilo di inammissibilità derivante dalla mancata notificazione del ricorso, ma anche nel successivo termine non è stato depositato alcunché.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del diniego di accesso. Ha ritenuto integrata una vera e propria inesistenza della notificazione, per totale mancanza materiale dell’atto notificato al Comune e ai controinteressati indicati dal ricorrente. La notificazione inesistente è stata qualificata come insanabile, sicché non era applicabile il termine per la rinnovazione previsto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione ricorre, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, quando manchino gli elementi costitutivi essenziali della notificazione; diversamente, i vizi relativi al luogo o alle modalità di consegna possono integrare nullità sanabile, purché vi sia stata una concreta attività notificatoria e un esito di consegna giuridicamente rilevante. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata evocazione in giudizio delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

    Nel rito sull’accesso, la notificazione del ricorso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato costituisce adempimento processuale necessario.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Il termine per la rinnovazione della notificazione non è concedibile quando la notificazione sia inesistente, anziché semplicemente nulla.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio e assegnare un termine per il deposito di memorie sulla stessa.

  • artt. 22 e 24 l. n. 241/1990

    Sono richiamati quali parametri sostanziali invocati dal ricorrente in relazione all’istanza di accesso documentale, ma non vengono esaminati nel merito a causa dell’inammissibilità processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il diniego o il silenzio su un’istanza di accesso documentale, il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato, secondo quanto previsto dall’art. 116 c.p.a.; la mancata notificazione impedisce l’instaurazione valida del contraddittorio.
  • La totale omissione della notificazione del ricorso all’amministrazione e ai controinteressati integra inesistenza della notificazione, non mera nullità, quando manchi qualsiasi attività materiale qualificabile come notificazione.
  • L’inesistenza della notificazione è insanabile e non può essere emendata mediante il termine per la rinnovazione previsto dall’art. 44, comma 4, c.p.a.
  • La notificazione è nulla, ma non inesistente, quando sia stata comunque svolta un’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e l’atto sia stato consegnato o abbia raggiunto uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento; anche i vizi relativi all’individuazione del luogo di destinazione rientrano, in linea generale, nella nullità sanabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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