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Ordinanza

Ordinanza n. 5897/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 3821/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA ELMINO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 18277/2020, PUBBLICATA IN DATA 06/06/2023, NOTIFICATA IN DATA 02/08/2023, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, n. 3821/2023, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3821/2023 del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, pubblicata il 6 giugno 2023, notificata il 2 agosto 2023 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito depositando documentazione dalla quale risulterebbe l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso se il giudicato sia stato integralmente e satisfattivamente eseguito. Ha disposto che il ricorrente chiarisca se l’esecuzione sia stata completata e se soddisfi le sue ragioni; ha inoltre richiesto la prova della notifica della sentenza all’Amministrazione presso la sede reale, poiché non è stato possibile aprire il relativo file depositato. Gli incombenti devono essere svolti entro 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è rinviato alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2027; nessuna statuizione è stata adottata sulla richiesta di penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

    La norma è invocata dal ricorrente per chiedere la fissazione di una somma dovuta per successive violazioni o inosservanze del giudicato, oppure per il ritardo nella sua esecuzione; l’ordinanza non decide sulla richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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