Cassazione Penale, Sentenza n. 37469/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la domanda di rescissione del giudicato proposta da Scalia in relazione alla sentenza irrevocabile del giudice di Ragusa che lo aveva condannato per furto di energia elettrica. Il nucleo della impugnazione è la contestazione della validità della procedura di dichiarazione di assenza: notifiche eseguite tramite plico raccomandato ricevuto dalla moglie convivente e mancanza di prova che la stessa abbia effettivamente informato l'imputato; l'assenza di una delle condizioni dell'art. 420-bis comma 2 (elezione di domicilio, nomina difensore di fiducia, misura cautelare, ecc.) che legittimino modalità diverse dalla notificazione a mani proprie; rilievo anche alla circostanza che per altro procedimento derivante dallo stesso sopralluogo l'imputato aveva ricevuto notificazione a mani proprie e aveva eletto domicilio e nominato difensore di fiducia, elemento che rende sospetta la mancata conoscenza nel primo processo. È inoltre contestata la mancata prova della comunicazione postale prevista dalla normativa vigente sulla raccomandata e la necessità di un approfondimento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la nuova disciplina del processo in absentia e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che privilegia l'effettiva conoscenza del processo rispetto a presunzioni meramente formali. Ha ritenuto che nel caso concreto non siano ricorse le condizioni che permettono di sostituire la notificazione a mani proprie con la consegna al convivente e che non vi sia prova convincente dell'effettiva informazione dell'imputato; ha altresì evidenziato elementi che richiedono un approfondimento (es. assenza di comunicazione postale al destinatario e comportamento diverso dell'imputato in altro procedimento). Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice competente (valutazione della rescissione del giudicato e degli elementi probatori relativi alla conoscenza del processo).
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alle modalità di notificazione tramite plico raccomandato e alla possibilità di notifica presso convivente solo se sussistono condizioni che assicurino l'effettiva conoscenza
art. 420-bis cod. proc. pen.
la Corte evidenzia che il comma 2 individua ipotesi che agevolano la certezza della conoscenza (elezione di domicilio, nomina del difensore, misure cautelari) ma non crea presunzioni assolute; fuori da tali ipotesi la notifica utile è quella a mani proprie; l'assenza deve essere giustificata da incolpevole mancata conoscenza per ottenere la rescissione del giudicato
art. 420-quater cod. proc. pen.
prevede l'obbligo del giudice di disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria se non è raggiunta la certezza della conoscenza, sottolineando l'impostazione basata sull'effettiva conoscenza
art. 420-ter cod. proc. pen.
richiamato nel contesto delle ipotesi che disciplinano il procedimento in absenza e le conseguenze della revoca dell'ordinanza che ha disposto il procedimento in assenza
art. 421 comma 3 cod. proc. pen.
indicato come facoltà di acquisizione di atti e documenti per l'imputato che ottenga la revoca dell'ordinanza per incolpevole mancata conoscenza nell'udienza preliminare
art. 493 cod. proc. pen.
richiamato come norma che disciplina la richiesta di prove nel processo di primo grado in caso di reviviscenza delle facoltà difensive
art. 629-bis cod. proc. pen.
disciplinante l'istituto della rescissione del giudicato: richiede che il condannato provi che l'assenza sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza; la giurisprudenza ha interpretato tale onere come onere di allegazione suscettibile di rimozione del giudicato se adeguatamente assolto
Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 (art. 23, art. 37, art. 89)
richiamato per evidenziare la riforma del processo in absentia e la disciplina transitoria che lascia applicabili, per i processi pendenti alla data di entrata in vigore, le disposizioni ante riforma relative alla rescissione del giudicato
art. 7 comma 6 L. n. 890/1982
richiamato in relazione all'obbligo dell'ufficio postale di comunicare al destinatario la consegna del piego a persona diversa, omissione della quale può inficiare la validità della notificazione
Giurisprudenza - SS.UU. n. 23948/2019 (Ismail Darwish)
principale orientamento richiamato: il sistema è centrato sull'effettiva conoscenza del processo; le ipotesi dell'art. 420-bis comma 2 non comportano presunzioni assolute di conoscenza ma solo la possibilità di utilizzare modalità diverse della notificazione a mani proprie
Giurisprudenza - SS.UU. n. 15498/2020 e altre pronunce
riconosce che l'istituto della rescissione del giudicato è rimedio che consente di travolgere il giudicato formatosi in assenza dell'imputato quando sia dimostrata l'incolpevole mancata conoscenza; l'onere è essenzialmente di allegazione, e se assolto impone approfondimenti e possibile rinnovazione delle facoltà difensive
Massime di principio
- La notificazione a una persona convivente non produce automaticamente la certezza della conoscenza dell'imputato: occorre verificare se ricorrono le condizioni agevolative dell'art. 420-bis comma 2; in assenza di tali condizioni la notifica utile resta quella a mani proprie
- Il giudice deve valutare l'effettiva conoscenza del processo e non operare per presunzioni formali: la ratio normativa e la giurisprudenza privilegiano l'accertamento concreto della ricezione delle informazioni processuali
- In un ricorso per rescissione del giudicato l'onere primario del ricorrente è di allegare elementi che rendano credibile l'incolpevole mancata conoscenza; se l'allegazione è adeguata il giudice deve svolgere approfondimenti istruttori e non limitarsi a considerazioni generiche sul rapporto di convivenza
- La mancata comunicazione postale della consegna del piego a persona diversa o altre omissioni formali nella procedura di notifica possono incidere sulla validità della notifica e quindi sul giudizio di conoscenza dell'imputato
- Comportamenti differenti dell'imputato in procedimenti con notifiche diverse (es. risposta tempestiva quando notificato a mani proprie) sono elementi valutabili ma non necessariamente decisivi: richiedono approfondimento e prova
- Se la Corte di legittimità ritiene fondato il ricorso in materia di rescissione del giudicato, la prassi è l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al giudice del merito per un nuovo esame e, se del caso, la reviviscenza delle facoltà difensive
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