Sentenza n. 3882/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 294 del 29 gennaio 2024, resa inter partes, concernente un’istanza di annullamento di permesso di costruire in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 294 del 29 gennaio 2024, relativa all’impugnazione di un permesso di costruire in sanatoria e di autorizzazioni uniche ambientali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la proprietaria confinante aveva impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 44 del 5 luglio 2018, relativo alla realizzazione di un parcheggio con piazzale e vasca di prima pioggia, nonché l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune e quella rilasciata dalla Provincia. Aveva inoltre chiesto l’accertamento o la declaratoria di nullità o inefficacia del permesso edilizio. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, valorizzando il sopravvenuto provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di autotutela, e aveva respinto i motivi aggiunti contro l’AUA provinciale, ritenendo che la Provincia non dovesse verificare la legittimità dei titoli edilizi né il possesso di autorizzazioni diverse da quelle comprese nell’AUA. In appello sono stati dedotti: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ultrapetizione, travisamento degli atti, violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; error in procedendo per l’utilizzazione di documentazione proveniente da altro giudizio; erroneità della decisione sull’AUA provinciale, sostenendo che l’attività concreta avrebbe richiesto l’AIA e ulteriori verifiche ambientali; error in iudicando; riproposizione dei motivi non esaminati. L’appellante ha inoltre sostenuto che l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione avrebbe prodotto l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, con conseguente illegittimità del successivo permesso in sanatoria, e ha contestato modifiche progettuali, violazioni della doppia conformità, del nulla osta ANAS, degli obblighi di deposito al Genio civile e di predisposizione del Piano di caratterizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che l’eccezione di improcedibilità era stata formalmente sollevata in udienza e che, comunque, la relativa questione era rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Ha ritenuto che il provvedimento comunale sopravvenuto interferisse con il titolo edilizio, poiché il titolo complessivo comprendeva il permesso di costruire e le successive varianti assentite mediante SCIA; l’atto non era meramente confermativo e, pertanto, era idoneo a incidere sulla controversia. Ha respinto anche la censura relativa all’utilizzazione di documenti provenienti da giudizi connessi, trattandosi di procedimenti promossi dalla stessa appellante e collegati alla medesima vicenda. Quanto all’AUA provinciale, ha chiarito che essa riguardava esclusivamente le modalità di scarico delle acque del piazzale, mediante sub-irrigazione anziché immissione nella fognatura, e non la destinazione o l’attività svolta sul piazzale; non era quindi necessario il rilascio dell’AIA per la questione dedotta. In ogni caso, la doglianza sull’effetto acquisitivo è stata ritenuta infondata: secondo il principio già affermato dalla Sezione in relazione alla medesima ordinanza di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale richiede un atto formale di acquisizione, non surrogabile da verbali della polizia municipale o da una determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria. Tale atto formale mancava; inoltre, il provvedimento comunale del 2020, non impugnato, aveva attestato l’ottemperanza alle ordinanze di demolizione. Le ulteriori contestazioni sono state respinte perché l’intervento, consistente in un parcheggio scoperto privo di volumi edilizi, risultava compatibile con la destinazione urbanistica e con la fascia di rispetto autostradale; non risultava un mutamento di destinazione d’uso, né l’effettivo svolgimento di attività di smaltimento rifiuti, né erano adeguatamente provati gli obblighi di deposito al Genio civile o di predisposizione del Piano di caratterizzazione. Le spese del grado sono state compensate; è stata liquidata al difensore dell’appellante, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La questione relativa all’improcedibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio; nel caso concreto, l’eccezione era comunque stata formalmente sollevata in udienza, con pieno contraddittorio.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento della domanda di permesso di costruire in sanatoria; la decisione non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone, secondo la decisione, l’adozione di un formale atto di acquisizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La determinazione della sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione non equivale all’atto formale di acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stato applicato per la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto della riduzione prevista.
Massime di principio
- L’improcedibilità del ricorso può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 35 c.p.a.; non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione sia stata comunque formalmente sollevata in udienza e la parte abbia avuto occasione di interloquire.
- Quando il titolo edilizio complessivo è costituito dal permesso di costruire e dalle successive varianti assentite mediante SCIA, un provvedimento comunale adottato a seguito di verifiche sull’istanza di autotutela può incidere sull’intera vicenda edilizia e non è necessariamente qualificabile come atto meramente confermativo.
- L’Autorizzazione Unica Ambientale concernente esclusivamente le modalità di scarico delle acque non impone all’autorità competente di verificare la destinazione urbanistica del piazzale o il possesso di titoli diversi da quelli compresi nel perimetro dell’AUA; in assenza di un’attività rientrante nel relativo ambito, non è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
- L’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, richiede un formale atto di acquisizione; tale effetto non può essere desunto automaticamente da un verbale della polizia municipale o da una determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria.
- La mancata impugnazione di un provvedimento comunale che attesti l’avvenuta ottemperanza alle ordinanze di demolizione impedisce di fondare su quella stessa inottemperanza la contestazione dell’effetto acquisitivo e della legittimità del successivo titolo edilizio, salvo specifiche deduzioni idonee a superare tale attestazione.
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