Cassazione Penale, Ordinanza n. 14276/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento per richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta e ha ordinato l’imputazione coatta per il fatto contestato, ma con diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dal pubblico ministero, individuando il reato nell’art. 336 c.p. La difesa ha ricorso deducendo l’abnormità del provvedimento, sostenendo che il GIP avrebbe ordinato la formulazione dell’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione e che, perciò, il provvedimento sarebbe stato impugnabile con ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il GIP non abbia disposto l’imputazione per un fatto diverso, ma abbia solo attribuito al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica. In tale evenienza, il provvedimento di imputazione coatta non è abnorme e non è impugnabile con ricorso per cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
È il titolo di reato indicato nell’ordinanza di imputazione coatta; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi alla questione processuale della qualificazione giuridica del fatto.
art. 409 c.p.p.
È la norma implicitamente rilevante sul controllo del GIP sulla richiesta di archiviazione e sull’ordine di formulare l’imputazione; la Corte ne ricava il potere di riqualificare giuridicamente il medesimo fatto, senza introdurre un fatto diverso.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un provvedimento non abnorme e quindi non impugnabile con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può, rigettando la richiesta, ordinare l’imputazione coatta per il medesimo fatto anche se lo qualifica giuridicamente in modo diverso rispetto al pubblico ministero.
- Non è abnorme, né autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il GIP ordina l’imputazione coatta del medesimo fatto riqualificato sotto un diverso titolo di reato.
- L’abnormità è esclusa quando il giudice si mantiene entro il perimetro del medesimo fatto storico oggetto della richiesta di archiviazione, limitandosi a una diversa sussunzione giuridica.
- Se il ricorso investe un provvedimento non abnorme e dunque non impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano con le conseguenze accessorie previste per legge.
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