Sentenza n. 302/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dal ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine previsto dall’art. 16 co. 6 Del Dgs 206/2007: RICCITELLI ADELE Titolo di abilitazione materia conseguito in Romania munito dei certificati di adeverinta; Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 07.06.2024 nr domanda 39713 120G 05.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in Romania, presentata tramite il portale Istanze on Line il 7 giugno 2024 e corredata dei certificati di adeverinta. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina speciale di cui all'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione o richiedere eventuali integrazioni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. È stata inoltre chiesta la condanna dell'Amministrazione a provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza del privato e la scadenza del termine previsto. Nel caso concreto erano decorsi sia il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia i termini speciali stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007; il Ministero, inoltre, non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della procedura. Il giudice non ha riconosciuto direttamente il titolo, ma ha ordinato al Ministero di accertare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza la completezza della documentazione, comunicandola all'interessata, oppure di richiedere nello stesso termine le eventuali integrazioni. Il Ministero dovrà poi decidere definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere negli stessi termini. L'Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state compensate per l'esistenza di oscillazioni nella giurisprudenza d'appello sui presupposti per il riconoscimento dei titoli stranieri e sul rilievo della certificazione adeverinta.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, unitamente all'esistenza di un obbligo di provvedere, integra un silenzio rilevante ai fini dell'azione contro l'inerzia amministrativa.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione relativa alla domanda di riconoscimento e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando, a fronte di un'istanza del privato, sussiste un obbligo dell'amministrazione di provvedere ed è inutilmente scaduto il termine previsto dalla legge.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve accertare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la completezza della documentazione oppure richiedere le integrazioni necessarie, e deve pronunciarsi definitivamente entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro termini graduati: dapprima la verifica della completezza documentale e poi la decisione finale sulla domanda.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente, incaricandolo di provvedere senza facoltà di delega e senza compenso.
- L'amministrazione e il commissario ad acta, nel decidere sul riconoscimento di una qualifica professionale straniera, devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione europea e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli professionali esteri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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