Cassazione Civile, Sentenza n. 1478/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, costituita nel 2004 con capitale sociale di 10.000 euro, acquistò nello stesso anno un immobile per 275.000 euro, dichiarando nel rogito e nelle fatture della venditrice che il prezzo era stato pagato con rimessa diretta. La verifica fiscale rilevò però l’assenza di riscontri contabili del pagamento e l’iscrizione in bilancio del medesimo importo come debito verso la venditrice. L’Agenzia delle Entrate ritenne inattendibile la contabilità e ricostruì analitico-induttivamente il reddito, assumendo quale reddito il valore dell’immobile; il reddito fu inoltre imputato ai cinque soci, appartenenti allo stesso nucleo familiare, per la ristretta base societaria. La società e i soci impugnarono distintamente gli atti: i ricorsi furono respinti in primo grado, mentre la CTR del Lazio, con sentenza n. 202/2012 depositata il 3 settembre 2012, accolse l’appello valorizzando la rettifica del rogito circa l’effettivo pagamento e le circostanze proprie di una società di recente costituzione. L’Agenzia propose tre motivi di ricorso: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 55 del D.P.R. 633/1972, per avere la CTR escluso i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo nonostante le contraddizioni contabili; 2) vizio motivazionale, per l’insufficiente e contraddittoria valutazione delle circostanze decisive, fra cui costituzione, capitale, operatività, importo del prezzo, mancanza di tracciabilità e divergenza fra fatture quietanzate e bilancio; 3) nullità per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse recepito acriticamente le difese della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: le contraddizioni fra la costituzione della società e le risorse disponibili, il prezzo pari a ventisette volte il capitale, l’assenza di tracciabilità del pagamento e la contabilizzazione della somma come debito, pur a fronte della quietanza, giustificavano il giudizio di inattendibilità contabile e l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere per la contribuente di fornire prova contraria. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era attenuta ai limiti e ai criteri di valutazione della motivazione e delle risultanze di causa applicabili in sede di controllo di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
In materia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata”
L’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche quando le scritture siano formalmente regolari, se presunzioni gravi, precise e concordanti ne mettano seriamente in dubbio completezza e fedeltà. Nel caso deciso, le contraddizioni relative alle risorse societarie, al pagamento e alla registrazione del debito rendevano inattendibile la contabilità e attivavano l’onere della contribuente di fornire prova contraria.
art. 55 D.P.R. 633/1972
Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile perchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
La Corte richiama l’art. 55 quale base normativa della contestazione relativa all’accertamento IVA e ritiene che, nel caso concreto, le incongruenze contabili descritte consentissero di considerare inattendibile la contabilità e di porre a carico della contribuente la prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In materia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata”
Il motivo di violazione di legge è stato accolto perché la CTR aveva escluso i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo senza applicare la regola secondo cui anche una contabilità formalmente tenuta può essere contestata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processiJale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale non consente di riesaminare il merito, ma riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale dell’argomentazione; la valutazione e selezione delle prove compete al giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse rispettato tali criteri nel trattare le circostanze decisive dedotte dall’Agenzia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Così come posto, il motivo può essere ritenuto assorbito dall’accoglimento precedente.
Il motivo dedotto ai sensi del n. 4, relativo alla prospettata motivazione apparente, non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
Massime di principio
- L’accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di scritture formalmente regolari, quando presunzioni gravi, precise e concordanti facciano dubitare seriamente della completezza e fedeltà della contabilità.
- Contraddizioni intrinseche fra le risorse e l’operatività dichiarate, l’importo di un’operazione, le modalità di pagamento e le registrazioni contabili possono fondare l’inattendibilità della contabilità e l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- In sede di ricorso per cassazione per vizio motivazionale, la Corte controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella riservata al giudice di merito.
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