Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28930/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi per prestazioni rese in relazione a lavori pubblici comunali. Il Comune propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'assenza di un valido contratto scritto e di delibere/controlli contabili necessari per l'assunzione dell'impegno di spesa. In primo grado il decreto fu revocato; in appello, su impugnazione degli eredi del professionista, la Corte territoriale accolse in parte la domanda, ritenendo ammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta dall'opposto nel giudizio di opposizione e condannando il Comune al pagamento di un'indennità liquidata equitativamente. Il Comune ricorse per cassazione con tre motivi: 1) errata qualificazione delle difese svolte nell'opposizione come idonee a giustificare la domanda nuova di arricchimento senza causa; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e della normativa contabile degli enti locali, sostenendo che l'azione di arricchimento fosse inammissibile per difetto di sussidiarietà, essendo esperibile un'azione verso il funzionario o amministratore che aveva conferito l'incarico in violazione delle regole contabili; 3) errata qualificazione del credito come di valore e della decorrenza di rivalutazione e interessi. Gli eredi resistettero e proposero ricorso incidentale sulla decorrenza degli accessori, sostenendo che rivalutazione e interessi dovessero decorrere dalla data dell'arricchimento e non dalla messa in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendo infondati i primi tre motivi: ha confermato l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto introdotta in reazione a nuove contestazioni dell'opponente e comunque connessa alla medesima vicenda sostanziale; ha però accolto il ricorso incidentale degli eredi limitatamente alla decorrenza degli accessori, affermando che nell'azione ex art. 2041 c.c. rivalutazione e interessi compensativi decorrono dalla data dell'arricchimento e non dalla messa in mora. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata sul punto e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della sola decorrenza di rivalutazione e interessi e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le norme del rito ordinario, con conseguente applicabilità delle regole sulle preclusioni e sulle domande nuove.

  • art. 183 c.p.c.

    La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta dall'opposto nella comparsa di risposta, e secondo l'evoluzione giurisprudenziale anche nella prima memoria, se connessa alla vicenda sostanziale e resa necessaria dalle difese dell'opponente.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa dà luogo a un'indennità di valore; il diritto sorge con l'arricchimento e da tale momento decorrono rivalutazione e interessi compensativi.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento è sussidiaria e non è proponibile quando l'impoverito possa esercitare altra azione per ottenere indennizzo, anche se contro un soggetto diverso dall'arricchito.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Per le spese di beni o servizi assunte senza il rispetto delle procedure contabili, il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura.

  • art. 23 d.l. 66/1989

    Norma richiamata come antecedente della disciplina poi confluita nell'art. 191 TUEL, rilevante per escludere l'azione di arricchimento verso la P.A. quando sia esperibile l'azione contro il funzionario o amministratore.

  • art. 35 d.lgs. 77/1995

    Disposizione richiamata come tappa intermedia della disciplina delle obbligazioni per forniture e servizi alla pubblica amministrazione prive di regolare impegno di spesa.

  • art. 1277 c.c.

    Richiamato nel motivo del ricorso principale per contestare la qualificazione del credito, ma la Corte ha confermato che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. è credito di valore.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la decorrenza degli accessori; la Corte ha affermato che, per l'arricchimento senza causa, la decorrenza non si collega alla mora ma al momento dell'arricchimento.

  • artt. 1327, 1362, 1366, 1375 e 1660 c.c.

    Richiamati nel ricorso principale, ma non risultano essere centrali nella ratio della decisione, che si fonda su arricchimento senza causa e disciplina degli enti locali.

  • artt. 191 e 194 d.lgs. 267/2000

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla responsabilità dell'amministratore/funzionario e sulla sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c.

  • artt. 284 e 288 R.D. 383/1934

    Richiamati dal ricorrente nel contesto della normativa contabile degli enti locali, senza assumere autonoma centralità nella motivazione decisoria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamata per veicolare le doglianze di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può introdurre una domanda di arricchimento senza causa quando l'opponente abbia ampliato il thema decidendum con contestazioni idonee a giustificare l'esame di una diversa vicenda giuridica; la domanda deve comunque rimanere connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
  • L'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario: è inammissibile se l'impoverito dispone di un'altra azione utile per ottenere indennizzo, anche nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, come il funzionario o amministratore che abbia consentito la prestazione in violazione delle regole contabili pubbliche.
  • L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa ha natura di credito di valore; va liquidato al valore attuale al momento della decisione e produce interessi compensativi e rivalutazione dalla data in cui si è verificato l'arricchimento, non dalla messa in mora.
  • Quando la prestazione professionale sia stata eseguita in un periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina contabile che collega la controprestazione al funzionario o amministratore, resta esperibile l'azione di arricchimento verso la P.A.; se invece la prestazione è successiva, opera la regola di sussidiarietà che preclude tale azione contro l'ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.