Sentenza n. 294/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 496/2025 quanto al pagamento dei compensi professionali liquidati
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Basilicata n. 496/2025, lamentando il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di compensi professionali liquidati nella predetta sentenza. Dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha prodotto documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della pretesa creditoria. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa creditoria. Il Collegio ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione del 70% delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata fondata sulla soccombenza virtuale dell’Amministrazione, in ragione della tardività oggettiva del pagamento, effettuato dopo la proposizione del ricorso. Non è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’esclusione della soccombenza virtuale, la mera emissione, anteriore al ricorso, dell’ordine contabile di pagamento. Nella quantificazione delle spese il Collegio ha comunque considerato la complessiva condotta dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il pagamento effettuato dopo la proposizione del ricorso evidenzia la tardività dell’adempimento e giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese, anche se prima del ricorso era stato emesso un ordine contabile di pagamento non ancora eseguito.
- La mera emissione di un ordine contabile di pagamento, se non seguita dall’effettiva liquidazione delle somme dovute prima della proposizione del ricorso, non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione.
- Nella liquidazione delle spese per cessazione della materia del contendere, il giudice può tenere conto della complessiva condotta processuale e sostanziale dell’amministrazione, riducendo la condanna rispetto all’intero dovuto.
Come è indicizzato
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