Sentenza n. 209/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di Lagonegro n. 73/2024, recante condanna della Regione al pagamento di somme di denaro e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., della sentenza n. 73/2024 del Giudice di Pace di Lagonegro. La pronuncia, notificata in forma esecutiva alla Regione il 28 maggio 2025, è divenuta irrevocabile, ma l’amministrazione non ha adempiuto al comando giudiziale. È stato quindi chiesto di imporre alla Regione l’integrale pagamento delle somme dovute, fissando un termine per l’esecuzione e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’integrale adempimento, il cui onere grava sul debitore, l’inerzia regionale è stata dedotta quale violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo della Regione Basilicata di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, mediante il pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, ponendo a carico della Regione il relativo compenso, liquidato in euro 500,00. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il giudice ha precisato che nelle spese di lite rientrano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il relativo termine di proposizione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale e i relativi termini, ritenuti rispettati dal Collegio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve decorrere inutilmente prima dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto tale termine era decorso.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
Parametro utilizzato per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, determinato in euro 500,00.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi anche alle sentenze irrevocabili del giudice ordinario quando esse impongono una prestazione a suo carico; l’inerzia nell’adempimento integra inottemperanza suscettibile di essere fatta valere con il giudizio previsto dall’art. 112 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme derivante da un titolo giudiziario, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Prima di agire in via esecutiva o di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso per l’attività sostitutiva necessaria.
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