Cassazione Civile, Ordinanza n. 11805/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato dalla locatrice nei confronti della conduttrice in relazione a un immobile concesso in locazione commerciale. La conduttrice si opponeva deducendo l'inadempimento della locatrice all'obbligo di mantenere il bene idoneo all'uso pattuito e formulava domanda riconvenzionale. In primo grado il Tribunale, dopo mutamento del rito e CTU, accoglieva la domanda di risoluzione per morosità, condannando al rilascio e rigettando la riconvenzionale. In appello la Corte territoriale confermava, ritenendo l'immobile comunque utilizzabile, gli interventi di adeguamento già eseguiti dalla locatrice anche in base a una transazione, e rilevando la morosità della conduttrice nonché la mancata manutenzione ordinaria da parte sua. La conduttrice ricorreva per cassazione con sette motivi: con i primi, secondo, quarto, quinto e sesto deduceva vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi relativi a presenza di amianto, vetustà e degrado degli impianti, infiltrazioni, pozzetti e incidenza dei difetti sul canone; con il terzo motivo lamentava nullità processuale per mancata integrazione della CTU e mancata ammissione di prove; con il quinto motivo denunciava anche violazione dell'art. 1460 c.c. per avere la corte negato la legittimità della sospensione del canone nonostante la compromissione del godimento del bene; con il settimo motivo insisteva sulla sussistenza di un controcredito e sulla debenza di una penale in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fondati sull'art. 360, n. 5 c.p.c. fossero sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, in contrasto con il perimetro del vizio di motivazione delineato dalle Sezioni Unite; inoltre ha osservato che non veniva adeguatamente indicata la decisività dei fatti asseritamente omessi. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non individuava con specificità la norma processuale violata e si risolveva in una generica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e di supplemento di CTU. Il motivo sull'art. 1460 c.c. è stato dichiarato inammissibile perché prospettava la violazione di legge solo come conseguenza di una richiesta di nuova valutazione delle prove. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per la preclusione della doppia conforme e per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi che si limitano a sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove, senza specifica deduzione del vizio processuale o della violazione di legge, sono inammissibili; il vizio ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 1460 c.c.
La deduzione dell'eccezione di inadempimento non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere una nuova ricostruzione del fatto; è necessario indicare un fatto storico, decisivo e realmente omesso dal giudice di merito.
- La critica per omesso esame è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o a estrapolare singoli elementi probatori per costruire un fatto diverso da quello accertato in sentenza.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e riconducibile con chiarezza alla norma processuale o sostanziale invocata; una generica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, di supplemento di CTU o di chiarimenti al consulente è insufficiente.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere prospettata in cassazione come mero pretesto per rimettere in discussione il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
- In presenza di "doppia conforme", la censura che mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto incontra una ulteriore preclusione, salvo specifiche deduzioni nei limiti consentiti dalla legge.
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