Cassazione Civile, Ordinanza n. 21212/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione un'ordinanza del Giudice di Pace di Brescia, ma nel ricorso non ha chiarito il contenuto del provvedimento impugnato, la genesi del giudizio né i fatti oggetto della controversia. L'unico motivo dedotto era formalmente rubricato come violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oltre all'art. 111 Cost.; nella sua illustrazione il ricorrente svolgeva una lunga disquisizione sui rapporti tra art. 6 CEDU, art. 111 Cost. e artt. 512 e 512-bis c.p.p., con ampie parti riprodotte da un contributo dottrinale. La Corte ha rilevato che la censura era del tutto incomprensibile quanto ai fatti di causa e, comunque, priva di una critica ragionata e pertinente rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per totale inintelligibilità dei fatti di causa e per la totale carenza di una censura specifica e pertinente rispetto all'ordinanza impugnata. Non ha provveduto sulle spese perché il Ministero è rimasto intimato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una censura intelligibile e coerente con il provvedimento impugnato; la mancanza di chiarezza sui fatti e l'assenza di motivi pertinenti rendono il ricorso inammissibile.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente nella formulazione del motivo; la Corte non ne valorizza il contenuto in modo autonomo, ritenendo comunque il motivo inconferente rispetto alla decisione impugnata.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza incidenza decisiva, poiché la censura è stata reputata generica e non pertinente.
art. 512 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nell'illustrazione del motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna specifica pertinenza rispetto alla controversia civile impugnata.
art. 512-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nell'illustrazione del motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna specifica pertinenza rispetto alla controversia civile impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di comprendere i fatti di causa e il contenuto del provvedimento impugnato.
- È necessario che il motivo di ricorso contenga una censura specifica, ragionata e pertinente rispetto alla decisione impugnata; il mero svolgimento di argomentazioni astratte o copiate da fonti dottrinali non è sufficiente.
- La deduzione formale di violazioni di legge o di norme convenzionali non basta se manca la concreta riferibilità della doglianza alla ratio del provvedimento impugnato.
- Quando il resistente rimane intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21166/2021 del 23/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →