Sentenza n. 14123/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del d.m. salute del 6.7.2022 e dei relativi allegati A, B, C e D; - del d.m. salute del 6.10.2022; - del d.d. n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto, nonché del relativo allegato A; - dell’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e dei relativi allegati; - della circolare n. 22413 del 29.7.2019 del Ministero della salute; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 22/179/CR6/C7 del 14.9.2022; - dell’intesa della Conferenza permanente rep. atti n. 213/CSR del 28.9.2022; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi le delibere dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea e dell’Azienda ULSS n. 8 Berica recanti certificazione del fatturato relativo per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016 2017 e 2018, richiamate dall’impugnato d.d. n. 172/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e interistituzionali relativi alla determinazione e richiesta della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui sono stati fissati i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici, definite le modalità di certificazione dello sfondamento e determinata la quota di ripiano posta a suo carico per gli anni 2015-2018. Ha dedotto, in sintesi: l'illegittima fissazione retroattiva dei tetti di spesa, in violazione della normativa sul payback, dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché per irragionevolezza e consumazione del potere; l'illegittimità dei tetti per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione; l'insufficienza dell'Accordo del 7 novembre 2019 e delle relative linee guida, per mancata predeterminazione di criteri e metodologie verificabili; la violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; il difetto assoluto di motivazione e trasparenza dei calcoli; l'erroneità dei dati e dei metodi di calcolo dello sfondamento; nonché l'illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto dell'Unione delle norme poste a fondamento del payback, in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, capacità contributiva, libertà d'impresa, tutela della proprietà, libertà economica e remunerazione delle offerte. La società ha chiesto l'annullamento degli atti, anche previa tutela cautelare. Nelle more del giudizio ha versato il 25 per cento dell'importo originariamente richiesto, secondo quanto previsto dalla sopravvenuta disciplina legislativa.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure dedotte. Ha rilevato che la società aveva effettuato il pagamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e che la Regione Veneto aveva dato atto dell'avvenuto versamento. In applicazione della disposizione sopravvenuta, secondo cui l'integrale pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, il giudizio è stato dichiarato cessato. Le spese di lite sono state compensate, come espressamente previsto dalla disciplina applicata.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...], con compensazione delle spese di lite.
Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento prevista dalla legge estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i relativi provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale fonte degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti e quale disciplina applicabile in caso di mancato pagamento della quota ridotta.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce che il pagamento di una quota ridotta estingue integralmente l'obbligazione amministrativa oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative al medesimo periodo, l'integrale pagamento determina la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge a seguito dell'adempimento dell'obbligazione ridotta, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte agli atti originari di determinazione dell'obbligo.
- Quando la disciplina sopravvenuta collega alla cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese, il giudice deve regolare le spese conformemente a tale previsione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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