Cassazione Penale, Sentenza n. 29101/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, avendo presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria notificata tramite cartella di pagamento da Equitalia Giustizia S.p.a., anticipando gli effetti dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., in vista di una possibile estinzione della pena pecuniaria se venisse disposto l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Pur richiamando l'orientamento secondo cui il tribunale di sorveglianza è competente a decidere sulla sospensione della pena pecuniaria in relazione all'affidamento in prova (anticipazione degli effetti dell'art. 47, comma 12, Ord. pen.), la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non sussistesse una misura alternativa in corso e quindi non fosse esperibile il potere cautelare. La situazione era ancora nella fase amministrativa di riscossione (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, notifica della cartella), per la quale sono applicabili i rimedi civili di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.). Di conseguenza il decreto impugnato è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario
Prevede l'estinzione della pena pecuniaria in caso di esito favorevole di misure alternative (affidamento in prova); nel caso valutato la norma giustifica l'istanza di sospensione, ma la sua anticipazione cautelare richiede che la misura alternativa sia effettivamente in corso e con prognosi favorevole.
art. 678, comma 1-bis, codice di procedura penale
Attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a valutare l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale; da ciò deriva l'orientamento che il tribunale di sorveglianza possa decidere sulla sospensione della pena pecuniaria connessa all'affidamento in prova quando la misura è in corso.
artt. 615, 616 e 617, codice di procedura civile
Regolano i rimedi a tutela del contribuente/condannato nella fase di riscossione amministrativa ed esecutiva: opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha ritenuto che, essendo la vicenda nella fase amministrativa di riscossione della cartella, tali rimedi civili siano i canali appropriati per sospendere l'esecuzione della cartella.
artt. 137 e ss., codice di procedura civile (rito della riscossione)
Disciplinano la fase amministrativa di riscossione prevista dal d.P.R. n. 115/2002; la Corte ha richiamato che la notifica della cartella e le fasi previste rientrano nel rito civile, con conseguente applicabilità dei rimedi civili.
art. 212, d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce l'avvio della fase amministrativa mediante notifica dell'invito al pagamento da parte della cancelleria; la Corte ha utilizzato tale norma per sottolineare che la vicenda era ancora nella fase amministrativa di riscossione.
art. 213, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'iscrizione a ruolo successiva all'inutile decorso del termine dell'invito; rilevante per definire il momento procedurale in cui si trovava la riscossione della pena pecuniaria.
art. 227-ter, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la notifica da parte dell'agente della riscossione della cartella di pagamento; la Corte ha considerato tale notifica quale atto che inserisce la vicenda nella fase in cui scattano i rimedi civili di opposizione.
art. 660, codice di procedura penale
Rilevato dalla ricorrente per sostenere la competenza del magistrato di sorveglianza in caso di insolvenza del condannato; la Corte ha tuttavia distinto la fattispecie di specie, richiamando la specificità della fase amministrativa di riscossione che comporta l'applicazione dei rimedi civili.
art. 69, comma 8, Ordinamento penitenziario
Citato dalla ricorrente per rafforzare l'idea della competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito; la Corte ha considerato le indicazioni giurisprudenziali sulla competenza del tribunale di sorveglianza ma ne ha limitato l'applicazione al caso in cui la misura alternativa sia effettivamente in corso.
Massime di principio
- Se la richiesta di sospensione della pena pecuniaria è connessa a un affidamento in prova effettivamente in corso, il tribunale di sorveglianza è l'organo competente a valutare (anche cautelarmente) l'anticipazione degli effetti dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., purché vi sia una prognosi favorevole sull'esito della misura.
- Se, invece, la riscossione della pena pecuniaria è ancora nella fase amministrativa (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, notifica della cartella), il rimedio appropriato per sospendere l'esecuzione è quello previsto dal rito civile (opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: artt. 615, 616, 617 c.p.c.).
- Il potere cautelare di anticipare gli effetti di un'eventuale estinzione della pena pecuniaria non può essere esercitato in astratto: richiede una situazione fattuale che permetta di valutare l'andamento della misura alternativa (ossia la misura deve essere effettivamente in corso).
- In presenza di cartelle di pagamento già notificate, è consigliabile impugnare mediante i rimedi previsti dal codice di procedura civile (opposizione) salvo che l'affidamento in prova sia già in esecuzione e giustifichi un intervento del tribunale di sorveglianza.
- Nei casi di insolvenza o questioni attinenti alla remissione del debito, va comunque valutata la normativa penitenziaria che attribuisce talune competenze al magistrato di sorveglianza, ma tenendo conto della fase procedurale concreta in cui si trova l'esecuzione pecuniaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →