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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31069/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda tre imputati, confermati in appello nella condanna per avere, con violenza e minaccia, costretto tre persone offese ad allontanarsi da un terreno di proprietà altrui sul quale stavano lavorando. Due imputati hanno ricorso deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 110 c.p. e 192 c.p.p. e il vizio di motivazione per l’asserita mancanza di prova di un contributo concorsuale, sostenendo che la loro condotta sarebbe stata al più una connivenza non punibile e che la responsabilità era stata desunta dalla mera presenza sul fondo. Hanno inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una motivazione solo per relationem. Il terzo imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova degli elementi costitutivi della violenza privata e travisamento delle dichiarazioni delle persone offese; ha sostenuto inoltre che il reato non sarebbe configurabile qualora gli atti intimidatori coincidano con l’evento naturalistico del reato e ha evidenziato presunte contraddizioni nelle deposizioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generiche le censure sulla responsabilità concorsuale, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato non la mera presenza degli imputati, ma una condotta consapevole e sinergica, con minacce, aggressione fisica e inseguimento delle vittime, funzionale a costringerle ad allontanarsi dal terreno. Ha poi escluso il vizio di travisamento della prova perché il ricorrente aveva richiamato solo stralci selettivi delle deposizioni senza allegare integralmente le fonti dichiarative e senza indicare in modo specifico le ragioni dell’asserito travisamento. Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, qui non ravvisata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    integra violenza privata la condotta di minaccia e aggressione finalizzata a costringere le persone offese ad allontanarsi da un luogo; è sufficiente un collegamento eziologico tra la condotta materiale e il risultato costrittivo

  • art. 110 c.p.

    il concorso richiede un contributo consapevole che può consistere anche in forme di agevolazione o collaborazione implicita; non basta la mera presenza sul luogo

  • art. 192 c.p.p.

    la censura sulla valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio da parte della Corte di cassazione

  • art. 62-bis c.p.

    la concessione delle attenuanti generiche è giudizio discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico

  • art. 133 c.p.

    può sorreggere la valutazione sul trattamento sanzionatorio anche il richiamo all’assenza di elementi positivi, senza necessità di analitica esposizione di tutti i parametri

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone va ricercata nel carattere della condotta: la connivenza è mero atteggiamento passivo, mentre il concorso richiede un contributo consapevole che agevoli, anche implicitamente, l’altrui proposito criminoso.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle testimonianze già apprezzate dal giudice di merito, salvo che la censura evidenzi un vizio effettivo e specifico di motivazione.
  • Il vizio di travisamento della prova deve essere dedotto in modo puntuale, allegando l’intera fonte dichiarativa e indicando perché l’errore sarebbe decisivo; non bastano richiami parziali e selettivi a singoli passaggi delle deposizioni.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi in modo rigoroso la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto.
  • La motivazione della sentenza di appello che confermi quella di primo grado non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che mostri di aver considerato i fatti decisivi e che le censure incompatibili con la decisione siano implicitamente disattese.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche rientra nell’ambito del giudizio discrezionale di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

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