Cassazione Penale, Ordinanza n. 21328/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. I motivi dedotti riguardavano: l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno o del fatto riparatorio ex art. 62, n. 6, c.p.; la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che tali censure investissero profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nel giudizio sulle circostanze, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze sulla quantificazione della pena, sul riconoscimento delle circostanze attenuanti e sul giudizio di prevalenza/equivalenza sono, in linea di principio, riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione sia congrua. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva fornito un adeguato supporto argomentativo richiamando gli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 6, c.p.
norma invocata dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'attenuante; la Corte non ne entra nel merito, ritenendo la censura inammissibile perché attinente a valutazioni di merito
art. 132 c.p.
richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze
Massime di principio
- La determinazione della pena, il riconoscimento delle circostanze attenuanti e il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge o vizio motivazionale una contestazione che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio compiuto dal giudice di merito.
- Una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della pena e del giudizio sulle circostanze è sufficiente a escludere il vizio denunciabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →