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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01633/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore delle rimanenze finali indicate in bilancio da una società di costruzioni, recuperando a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2004. La vicenda sottostante riguardava un appalto pubblico: la società, designata alla fatturazione, aveva maturato in corso d'opera ulteriori somme per riserve e pretese economiche connesse all'esecuzione dell'appalto, poi devolute ad arbitrato; una parte di tali importi non era stata ancora pagata e non era stata iscritta a bilancio. La CTR aveva ritenuto che la somma contestata avesse funzione reintegrativa del patrimonio dell'impresa, essendo correlata a maggiori costi, fermo cantiere, immobilizzazione di mezzi e oneri finanziari causati dall'inadempimento della committente, e quindi non imponibile. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione di plurime disposizioni del t.u.i.r. e del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente applicato principi relativi alla tassazione delle indennità risarcitorie delle persone fisiche ai fini IRPEF a un reddito d'impresa, e che le somme dovessero invece qualificarsi come plusvalenza o, in subordine, sopravvenienza attiva, quindi come reddito imponibile. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale e delle vicende del rapporto negoziale, attività preclusa in sede di legittimità; dall'altro, ha osservato che l'Agenzia introduceva una questione nuova, diversa da quella posta con l'avviso di accertamento e dal thema decidendum originario, poiché dopo aver sostanzialmente abbandonato il richiamo all'art. 93 t.u.i.r. pretendeva di fondare la tassazione sull'art. 6 t.u.i.r. al momento della certezza e determinabilità della somma. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 93 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    La norma disciplina le maggiorazioni di prezzo richieste in base al contratto e non ancora definitivamente stabilite, prevedendone l'imputazione al 50%; la Corte richiama il principio per cui essa mira a tassare i redditi progressivamente maturati nelle esecuzioni di durata, ma non è la base della pretesa dell'Ufficio così come formulata nel ricorso.

  • art. 6, comma secondo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato dalla ricorrente solo in via subordinata e considerato estraneo al thema decidendum originario; la Corte rileva che l'Agenzia tenta di fondare su questa norma una nuova pretesa impositiva sulla somma quando diverrà certa e determinata.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 85, comma primo, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 86, comma primo, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 88, comma secondo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 62, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito, se la censura mira in sostanza a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto in sentenza.
  • È inammissibile il ricorso che introduca una pretesa impositiva nuova rispetto a quella posta a base dell'avviso di accertamento e del thema decidendum del giudizio di merito.
  • La tassazione di somme collegate a un rapporto di appalto deve dipendere dalla loro effettiva funzione economico-giuridica: occorre distinguere tra maggiorazioni di prezzo/corrispettivo, che possono seguire la disciplina fiscale propria dei redditi d'impresa, e somme aventi funzione reintegrativa o risarcitoria del patrimonio, che non coincidono necessariamente con un reddito imponibile.
  • Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su una determinata qualificazione fiscale del componente positivo, non può in cassazione mutarne radicalmente il titolo giuridico per sostenere una diversa base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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