Sentenza n. 1795/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Questore di Catanzaro, n. -OMISSIS- del 9 maggio 2023, recante la sospensione per la durata di quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui il ricorrente è titolare; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese le note delle Forze di Polizia citate nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro del 9 maggio 2023, recante la sospensione per quindici giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare dell’esercizio commerciale ha impugnato la sospensione della licenza per quindici giorni, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi, comprese le note delle Forze di Polizia richiamate. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta per carenza del fumus boni juris. Prima della decisione di merito, il difensore del ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse al ricorso e ha chiesto che fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione univoca della parte, intervenuta prima della decisione, precludeva al giudice di pronunciarsi nel merito, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità di chi lo ha promosso e il sindacato giurisdizionale presuppone l’iniziativa e l’interesse del soggetto che si ritiene leso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.
La dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza d’interesse, resa prima della decisione, impedisce la pronuncia sul merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- In forza del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato, una dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza d’interesse, resa prima della decisione, preclude l’esame del merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.
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