Sentenza n. 87/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a., del silenzio inadempimento serbato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali in relazione all'istanza cautelare a corredo del ricorso proposto in via amministrativa dalla società ricorrente in data 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, avverso le deliberazioni della Sezione Regionale Sicilia del 28 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali sull'istanza di sospensione cautelare proposta nel ricorso gerarchico contro la cancellazione d'ufficio dall'Albo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio serbato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali sull'istanza cautelare presentata nell'ambito del ricorso gerarchico del 2 ottobre 2025, proposto ai sensi dell'art. 23 del d.m. n. 120/2014 contro le deliberazioni della Sezione Regionale Sicilia del 28 agosto 2025, con cui era stata disposta la cancellazione d'ufficio dall'Albo. La ricorrente sosteneva che il Comitato fosse tenuto a pronunciarsi espressamente sull'istanza entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, ritenendo non applicabile alla fase cautelare il silenzio-rigetto previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 per la decisione di merito del ricorso gerarchico. Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio il Comitato ha definito il ricorso gerarchico con provvedimento espresso di rigetto del 24 dicembre 2025. La ricorrente ha pertanto riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo tuttavia l'esame della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la definizione nel merito del ricorso gerarchico aveva reso inutile una pronuncia sull'istanza cautelare ad esso collegata. Su richiesta della ricorrente, il Collegio ha comunque esaminato la soccombenza virtuale ai fini delle spese e ha ritenuto che il ricorso sarebbe stato infondato. L'art. 23, comma 2, d.m. n. 120/2014 costituisce disciplina speciale: attribuisce al Comitato Nazionale la mera facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato durante la fase istruttoria, senza imporre l'obbligo di adottare una pronuncia espressa, positiva o negativa, e senza riconoscere uno specifico potere di istanza cautelare in capo al ricorrente. L'eventuale richiesta di sospensione vale quindi soltanto come atto di impulso volto a sollecitare l'esercizio della facoltà amministrativa e non determina necessariamente l'avvio di un procedimento soggetto al termine generale dell'art. 2 l. n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre escluso l'estensione generalizzata di tale termine, rilevando che il procedimento di decisione del ricorso gerarchico, cui accede la tutela cautelare, è compiutamente regolato dall'art. 6 d.P.R. n. 1199/1971. In ragione della novità e peculiarità della questione, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.m. 3 giugno 2014, n. 120
"il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato"
Nel procedimento di ricorso gerarchico contro i provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo, la sospensione cautelare è rimessa a una facoltà del Comitato Nazionale; la disposizione non impone una pronuncia espressa sull'istanza e non attribuisce al ricorrente uno specifico diritto di istanza cautelare.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il termine generale di conclusione del procedimento non si applica all'istanza cautelare prevista dall'art. 23, comma 2, d.m. n. 120/2014, perché tale istanza non avvia necessariamente un autonomo procedimento amministrativo obbligatorio.
art. 3 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
"D'ufficio o su domanda del ricorrente"
La disciplina generale dei ricorsi amministrativi consente la sospensione dell'esecuzione d'ufficio o su domanda del ricorrente; l'art. 23, comma 2, d.m. n. 120/2014 presenta una formulazione diversa e derogatoria per i ricorsi relativi all'Albo Gestori Ambientali.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La decisione del ricorso gerarchico è soggetta alla disciplina speciale del silenzio-rigetto; tale regolamentazione compiuta esclude l'estensione generalizzata del termine dell'art. 2 l. n. 241/1990 alla tutela cautelare connessa al ricorso.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare proposta nel giudizio sul silenzio è divenuta priva di utilità per effetto della definizione del ricorso gerarchico.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale attribuisce all'amministrazione la mera facoltà di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, senza configurare la sospensione come obbligo di provvedere su domanda dell'interessato, l'eventuale richiesta del privato costituisce soltanto un atto di impulso e non determina l'obbligo di concludere un autonomo procedimento cautelare ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990.
- La disciplina speciale del ricorso gerarchico prevale sulla disciplina generale dei termini procedimentali: se il procedimento principale, cui accede la richiesta cautelare, è compiutamente regolato da una norma speciale, non è automaticamente applicabile il termine generale di conclusione previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990.
- La definizione nel merito del procedimento amministrativo rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'azione diretta a ottenere una pronuncia sull'istanza cautelare strumentale a quel procedimento.
- Quando il ricorrente chiede di considerare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, il giudice può esaminare in via incidentale la fondatezza della domanda, pur dichiarando improcedibile il ricorso principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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