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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 66129 del 31.10.2025 - Rep. DR n. 545/2025 “Graduatorie dei posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell'Università degli Studi di Teramo per l'a.a. 2025/2026, nella parte in cui valuta il ricorrente non idoneo; - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria 29.10.2025, n.9; - degli allegati al verbale A e B, nella parte in cui dichiara convalidabili 34 CFU del I anno e 13 del II anno con esito “non idoneo” per il dott. Gabrielli; - del bando di concorso prot. n. 50401 del 31.07.2025, Rep. D.R. 353/2025 nella parte in cui non considera, ai fini dell'accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due; - del D.R. 198/2020 nella parte in cui non considera, ai fini dell'accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due; - dei Criteri passaggi interni dal Corso di Laurea in Tutela Benessere Animale al Corso di Laurea in Medicina veterinaria a.a. 2025/2026 del Consiglio di Dipartimento Medicina Veterinaria del 17 luglio 2025, nonché, ove applicati, e/o richiamati, anche i criteri per passaggi interni in medicina veterinaria degli anni precedenti; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\3\2026: per l’annullamento, previa sospensione, - del provvedimento prot. n. 66129 del 31.10.2025 – Rep. DR n. 545/2025 (doc. 1) “Graduatorie dei posti disponibili per gli anni successivi al primo anno del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) dell’Università degli Studi di Teramo per l’a.a. 2025/2026” nella parte in cui valuta il ricorrente non idoneo; - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria 29.10.2025, n.9 (doc. 2); degli allegati al verbale A (doc. 3) e B (doc.4), nella parte in cui dichiara convalidabili 34 CFU del I anno e 13 del II anno con esito “non idoneo” per il dott. Gabrielli; - del bando di concorso prot. n. 50401 del 31.07.2025, Rep. D.R. 353/2025 nella parte in cui non considera, ai fini dell’accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due (doc. 5); - del D.R. n.198/2020 nella parte in cui non considera, ai fini dell’accesso, esami che nel piano di studi di Medicina Veterinaria di Teramo si trovano in anni successivi ai primi due (doc.6); - dei criteri per i passaggi interni dal Corso di Laurea in Tutela Benessere Animale al Corso di Laurea in Medicina veterinaria a.a. 2025/2026 del Consiglio di Dipartimento Medicina Veterinaria del 17 luglio 2025 (doc.7); nonché, ove applicati, e/o richiamati, - dei criteri per passaggi interni in medicina veterinaria degli anni prece-denti; - di ogni altro atto presupposto, prepara-torio, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei posti disponibili per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina veterinaria, nella parte in cui ha valutato il candidato non idoneo, unitamente agli atti di valutazione dei crediti, al bando, al regolamento e ai criteri per i passaggi interni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la graduatoria dell'Università degli Studi di Teramo per l'accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, nella parte in cui è stato dichiarato non idoneo. Ha contestato il verbale del Consiglio di Dipartimento e i relativi allegati, nonché il bando, il regolamento di ateneo e i criteri per i passaggi interni, lamentando in particolare il mancato o parziale riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti in precedenti percorsi di studio e l'esclusione, ai fini dell'accesso al terzo anno, degli esami sostenuti negli anni successivi al primo e al secondo del corso di provenienza. Con riferimento agli esami di microbiologia generale e immunologia, sostenuto nel corso di Tutela e Benessere Animale, e di biochimica, sostenuto nel corso di Biotecnologie, il ricorrente ha contestato la valutazione compiuta dall'Università e la mancata integrale convalida dei crediti. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dei criteri previamente elaborati dall'Università e il contrasto della disciplina applicata con l'omogeneità e la razionalità dei percorsi formativi e con il sistema di riconoscimento dei crediti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris. Ha ritenuto, in primo luogo, che l'elaborazione preventiva di specifici criteri di valutazione non fosse prima facie lesiva, poiché rende intellegibile la motivazione della decisione e appare coerente con l'art. 32 del regolamento di ateneo, che consente il riconoscimento dei crediti secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso di destinazione. Ha rilevato che il riesame dei crediti relativi agli esami di microbiologia generale e immunologia e di biochimica indicava sia i contenuti coincidenti con quelli degli insegnamenti di Medicina veterinaria, sia quelli mancanti, spiegando le ragioni del mancato o parziale riconoscimento: per microbiologia, la convalida parziale avrebbe snaturato la coerenza del percorso formativo; per biochimica, erano riconoscibili soltanto le conoscenze di base, permanendo lacune in biochimica veterinaria e biologia molecolare applicata. Le ulteriori critiche alla valutazione dei crediti sono state ritenute inammissibilmente rivolte al merito della valutazione, poiché proponevano un'alternativa elaborata secondo criteri diversi da quelli stabiliti e applicati dalla commissione. Infine, la censura contro il bando e il regolamento, nella parte in cui limitavano la convalida ai crediti del primo e del secondo anno del corso di provenienza, è stata ritenuta non apparentemente fondata perché formulata in termini generici, senza specificare concreti profili di contrasto con i parametri di legittimità invocati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per carenza del requisito di apparente fondatezza.

  • art. 32 del regolamento di ateneo

    secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi

    Il riconoscimento dei crediti formativi deve essere valutato secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso di destinazione.

  • d.r. n. 198/2020

    Regolamento impugnato nella parte in cui limita, ai fini dell'iscrizione al terzo anno di Medicina veterinaria, la convalida dei crediti acquisiti nel primo e nel secondo anno del corso di provenienza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura contro la valutazione dei crediti universitari non supera il vaglio del fumus quando si risolve nella mera prospettazione di una valutazione alternativa secondo criteri diversi da quelli previamente stabiliti e applicati dall'amministrazione.
  • La preventiva elaborazione di criteri specifici per la valutazione della carriera universitaria non è di per sé lesiva, quando tali criteri rendono intellegibile la motivazione della decisione e risultano coerenti con la regola secondo cui il riconoscimento dei crediti deve rispettare gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso di destinazione.
  • La motivazione del mancato o parziale riconoscimento di crediti formativi è adeguata quando individua i contenuti degli insegnamenti già sostenuti coincidenti con quelli del corso di destinazione, evidenzia le conoscenze mancanti e spiega in concreto perché la convalida integrale o parziale comprometterebbe la coerenza del percorso formativo.
  • Una censura di illegittimità contro le disposizioni del bando e del regolamento universitario che limitano la convalida dei crediti ai primi anni del corso di provenienza è priva di apparente fondatezza, ai fini cautelari, se prospetta in modo generico il contrasto con l'omogeneità e la razionalità dei percorsi di studio senza indicare specifici parametri di legittimità violati.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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