Cassazione Penale, Sentenza n. 1988/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per riciclaggio e ricettazione. I motivi principali dedotti erano: 1) illegittimo rigetto dell'istanza di legittimo impedimento per l'assenza di uno dei due difensori (presunta lesione del diritto di difesa); 2) vizio di qualificazione e difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al capo d) (trasformazione della ricettazione delle centraline in riciclaggio senza elementi nel capo di imputazione); 3) carenza di motivazione sul capo d) e in generale insufficiente motivazione; 4) incongruenze nel calcolo del trattamento sanzionatorio tra dispositivo e motivazione; 5) plurime censure, proposte dall'altro difensore, sulla carenza probatoria e sulla mancata audizione di testi rispetto ai capi b), e), f) e g), e sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione al capo d) (riciclaggio), perché la fattispecie è stata radicalmente trasformata rispetto al contenuto del capo di imputazione, con pregiudizio del diritto di difesa. Per tale capo la sentenza di primo grado e quella impugnata sono state annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela per il prosieguo. L'annullamento ha comportato l'eliminazione della pena relativa al capo d) (uno mese di reclusione e euro 200 di multa), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in 5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 6.800 di multa. Tutti gli altri motivi proposti sono stati respinti o dichiarati inammissibili: il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento è stato ritenuto legittimo alla luce dell'art. 420-ter comma 5; le doglianze sulla valutazione della prova sono state ritenute, in massima parte, riconducibili a sindacato di merito non consentito in Cassazione; la questione di prescrizione è stata respinta in considerazione della recidiva reiterata e delle sospensioni.
Norme richiamate
art. 96 cod. rito
Riferimento proposto dal ricorrente per sostenere il diritto ad essere assistito da due difensori; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa in quanto la presenza di un difensore è sufficiente ai fini dell'art. 420-ter comma 5.
art. 648-bis cod. pen.
Norma del reato di riciclaggio: la Corte ha valutato che la qualificazione della condotta come riciclaggio rispetto alla originaria imputazione è stata una trasformazione radicale dei fatti e dunque ha determinato violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme pertinenti all'impugnazione sulla qualificazione del fatto; la Corte ha esaminato la correlazione tra capo di imputazione e decisione di merito alla luce delle garanzie difensive.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle norme per la determinazione della pena: è stata citata in relazione alla doglianza di incongruenza tra dispositivo e motivazione in ordine agli aumenti; tuttavia la censura è stata ritenuta inammissibile per tardività.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Dispone che il rinvio per legittimo impedimento non è dovuto quando l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno di essi; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinvio e non violato il diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto compatibile il bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo, alla luce dell'art. 420-ter comma 5.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro da contemperare con il diritto di difesa (ragionevole durata del processo) nella valutazione del rigetto del rinvio.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere che la questione relativa al trattamento sanzionatorio non poteva essere sollevata in cassazione perché non dedotta in appello, con conseguente inammissibilità per violazione della catena devolutiva.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione: la doglianza è stata respinta perché la recidiva reiterata e le sospensioni hanno prolungato i termini prescrizionali oltre il periodo invocato dal ricorrente.
Massime di principio
- La trasformazione radicale del fatto contestato rispetto al capo di imputazione (mutamento degli elementi essenziali) pregiudica il diritto di difesa e può determinare annullamento della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel giudizio sulla valutazione delle prove: la Cassazione sindaca la logicità e la coerenza del percorso motivazionale, non la valutazione di fatto degli elementi probatori.
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento può essere negata quando l'imputato è assistito da più difensori e l'impedimento riguarda uno solo di essi, contemperando il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo (art. 420-ter, comma 5).
- Censure sul trattamento sanzionatorio o su questioni che non sono state dedotte nelle impugnazioni di grado precedente possono essere dichiarate inammissibili per violazione della catena devolutiva (art. 603 c.3).
- Le questioni di prescrizione vanno valutate tenendo conto della recidiva e delle eventuali sospensioni procedurali, che possono prolungare i termini prescrizionali in modo significativo.
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