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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21908/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento del compenso professionale per attività di assistenza svolta da un avvocato in relazione a una divisione consensuale, attività che non si era tradotta in un giudizio civile. Il Tribunale aveva respinto la domanda con ordinanza resa in procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che il provvedimento fosse direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, per effetto dell'ultrattività del rito speciale. La ricorrente ha censurato tale impostazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il rito speciale non si applica ai compensi per attività stragiudiziale non collegata ad un giudizio civile, sicché la decisione di primo grado era appellabile; 2) violazione del medesimo art. 14, per avere il giudice erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata proposta secondo il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi, quando invece era stata esercitata un'azione ordinaria con rito sommario codicistico; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese, per mancata compensazione nonostante il contrasto interpretativo sul rito applicabile; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 737 c.c. per il merito della negazione del compenso, essendole stata addebitata negligenza nella predisposizione del progetto divisionale; 5) violazione degli artt. 50 e 50 bis c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, per la decisione in composizione monocratica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che l'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica solo ai compensi per attività giudiziale civile o strettamente dipendente dal mandato difensivo in un processo, non anche alla pura attività stragiudiziale consistente nella predisposizione di un progetto di divisione consensuale. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva effettivamente deciso con rito sommario codicistico ex art. 702 bis c.p.c., sicché il provvedimento era appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. e non direttamente ricorribile per cassazione. Le altre censure sono state dichiarate assorbite. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    "si applica solo ai compensi in materia giudiziale civile"

    Il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato riguarda solo prestazioni giudiziali civili o attività stragiudiziali strettamente connesse al mandato difensivo; resta esclusa la pura attività stragiudiziale non collegata a un giudizio civile.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Il giudice di primo grado ha deciso con rito sommario codicistico, non con il procedimento speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.

  • art. 702 ter c.p.c.

    "non trova applicazione controversie regolate dall'art. 14 d.lgs. 150/2011"

    La norma sul mutamento del rito opera nel procedimento sommario codicistico, ma non nelle controversie soggette al rito speciale del d.lgs. 150/2011, per le quali è preclusa la conversione del rito.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Se la controversia è decisa con ordinanza resa nel rito sommario codicistico, il provvedimento è appellabile.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 150/2011

    Nel rito speciale del d.lgs. 150/2011 è sempre preclusa la conversione del rito.

  • artt. 50 e 50 bis c.p.c.

    Richiamati nel quinto motivo per contestare la composizione monocratica del Tribunale, ma le censure sono rimaste assorbite.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato per la compensazione delle spese in presenza di contrasto interpretativo sul rito; censura assorbita.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato solo in via subordinata per contestare il merito della valutazione di negligenza del difensore; censura assorbita.

Massime di principio

  • L'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica alle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato solo quando la prestazione sia resa in un giudizio civile o sia strettamente strumentale e complementare all'attività processuale; l'attività meramente stragiudiziale resta fuori dal suo ambito.
  • Per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento che decide sulla domanda di compensi professionali, occorre verificare il rito effettivamente applicato dal giudice di primo grado: se è stato utilizzato il rito sommario codicistico ex artt. 702 bis ss. c.p.c., il provvedimento è appellabile; se invece opera il rito speciale del d.lgs. 150/2011, il sistema di impugnazione segue le regole proprie di tale rito.
  • La predisposizione di un progetto di divisione consensuale, in assenza di introduzione o patrocinio di una causa, integra attività stragiudiziale non riconducibile di per sé alla liquidazione speciale dei compensi per difesa civile.
  • Le censure incompatibili con la soluzione della questione di rito restano assorbite quando l'accoglimento del motivo sul regime di impugnazione comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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