Sentenza n. 1478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 59 del 3 gennaio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 59 del 3 gennaio 2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Napoli aveva ordinato la demolizione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. La destinataria aveva impugnato l'ordinanza deducendo: violazione degli artt. 7 e 21-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990 per difetto di istruttoria, travisamento, indeterminatezza e mancata individuazione delle opere; difetto e contraddittorietà della motivazione; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001; omessa considerazione della natura pertinenziale del manufatto, del carattere solo parzialmente abusivo, del lungo tempo trascorso dalla realizzazione e dell'astratta possibilità di sanatoria. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, l'interessata ha proposto appello con un unico motivo articolato, denunciando erroneità della sentenza, erronea valutazione dei presupposti, omessa valutazione dei fatti, contraddittorietà e omessa pronuncia. Ha sostenuto che le peculiarità del caso imponessero la partecipazione procedimentale, che l'indirizzo dell'immobile fosse insufficiente o errato, che il provvedimento richiamasse genericamente atti endoprocedimentali non allegati e che non fosse stata adeguatamente esaminata la natura pertinenziale dell'edificio e la rilevanza del tempo trascorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, ritenendo infondate le censure, senza necessità di esaminare l'eccezione comunale di inammissibilità per mera riproposizione dei motivi di primo grado. Ha confermato che l'ingiunzione di demolizione costituisce esercizio di attività amministrativa doverosa, tipizzata e vincolata, basata sull'accertamento tecnico dell'abuso, e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che l'appellante dimostri specifiche circostanze idonee a rendere necessaria una preventiva interlocuzione, circostanze non indicate nel caso concreto. Ha escluso la necessità di una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico alla demolizione o di una comparazione con gli interessi privati, poiché il tempo trascorso non consolida l'abuso né genera un affidamento tutelabile, soprattutto quando il privato non sia stato indotto da un precedente provvedimento favorevole dell'amministrazione. L'errore nell'indicazione dell'indirizzo non ha impedito l'individuazione dell'immobile, già oggetto di analoga ingiunzione nei confronti del comproprietario, e non ha arrecato una lesione effettiva delle prerogative difensive; inoltre, non è stata allegata l'esistenza di un titolo edilizio o altra circostanza idonea a escludere l'abusività. La natura pertinenziale è stata esclusa in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche autonome del manufatto, incompatibili con la nozione di pertinenza edilizia, limitata a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale. È stato ritenuto irrilevante il richiamo alla mera astratta possibilità di condono, non essendo stata presentata alcuna istanza. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ingiunzione di demolizione, espressione di attività repressiva doverosa, tipizzata e vincolata, fondata sull'accertamento tecnico dell'abuso.
art. 3 l. 241/1990
L'ingiunzione di demolizione non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né sulla comparazione tra interesse pubblico e interessi privati; è sufficiente l'indicazione dell'abuso e delle norme violate, purché l'opera sia individuabile.
art. 6 l. 241/1990
Non è ravvisabile difetto di istruttoria quando l'immobile abusivo sia concretamente individuabile e l'interessato non deduca circostanze idonee a escludere l'abusività o a invalidare l'accertamento.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire è un atto vincolato e non richiede valutazioni discrezionali sull'interesse pubblico o sull'affidamento derivante dal mero decorso del tempo.
art. 21-bis l. 241/1990
La decisione non attribuisce alla disposizione un ruolo ostativo all'adozione dell'ingiunzione di demolizione e conferma la disciplina propria dell'attività repressiva edilizia.
art. 7 d.P.R. 380/2001
Il richiamo alla norma regionale in materia di condono è irrilevante in assenza della presentazione di una concreta istanza di sanatoria o condono.
Massime di principio
- L'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso, fondato sull'accertamento tecnico della consistenza delle opere e della loro abusività; di regola non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo la deduzione e la dimostrazione di specifiche circostanze eccezionali che rendano necessaria la partecipazione del destinatario.
- L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'abuso, né una comparazione tra tale interesse e gli interessi privati, anche quando sia stato adottato a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell'opera.
- Il mero decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non legittimano un affidamento tutelabile alla conservazione di un immobile abusivo; tale affidamento può assumere rilievo solo quando il privato abbia reso nota compiutamente la propria posizione e sia stato indotto da un precedente provvedimento amministrativo a ritenere legittimo il proprio operato.
- Un errore nell'indicazione dell'indirizzo dell'immobile non invalida l'ingiunzione di demolizione quando, alla luce degli elementi complessivi dell'atto e del procedimento, l'opera sia comunque concretamente individuabile e il destinatario possa comprendere l'oggetto dell'ordine senza una lesione effettiva delle proprie difese.
- La pertinenza edilizia ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie e coessenziali rispetto a un'opera principale; un manufatto dotato di dimensioni rilevanti, autonomia funzionale e autonoma utilizzabilità economica richiede un autonomo titolo edilizio.
- La mera astratta possibilità di condono o sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione se l'interessato non ha presentato una concreta istanza volta a ottenere il titolo sanante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →