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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28275/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di un'amministratrice di società per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, contestandole di avere causato il fallimento della società tramite una sistematica omissione dei versamenti verso Erario ed enti previdenziali e assistenziali, con accumulo di un debito complessivo superiore a 4,4 milioni di euro. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento materiale, sostenendo che l'"operazione dolosa" non potesse ridursi a una mera omissione, che mancasse prova certa dell'esistenza e della notifica dei debiti nel periodo in cui era amministratrice e che le fonti probatorie valorizzate (cassetto fiscale, relazione ex art. 33 l. fall., domanda di ammissione al passivo) fossero inidonee; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, perché non sarebbe provata la sua consapevolezza dei debiti, né la programmata omissione dei pagamenti, né la prevedibilità del dissesto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché il debito sarebbe maturato soprattutto dopo la cessazione della sua carica, inoltre erano stati valorizzati elementi non attribuibili alla sua gestione e non sarebbe stata considerata la sua incensuratezza e collaborazione con il curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, anche l'omesso e sistematico pagamento di imposte e contributi può integrare una condotta dolosa idonea a provocare o aggravare il dissesto, purché si accerti che si tratti di una scelta gestionale consapevole e che il dissesto fosse almeno prevedibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sulla prova del debito fiscale, sulla sua maturazione nel periodo in cui la ricorrente era amministratrice, sul nesso causale con il fallimento e sulla sussistenza del dolo. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa delle attenuanti generiche, richiamando l'entità del danno, la sistematicità dell'inadempimento, l'assenza di iniziative riparatorie e la natura doverosa della consegna della documentazione al curatore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

    La sistematica omissione dei versamenti fiscali e previdenziali, se espressione di una scelta gestionale dolosa e causalmente collegata al dissesto, può integrare la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e motivazione, ma il ricorso non può limitarsi a contestazioni formali senza confrontarsi con la logica della motivazione impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Consente una sintetica esposizione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.

  • art. 33 l. fall.

    La relazione del curatore richiamata in sentenza costituisce fonte di ricostruzione del debito e della situazione della società.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dalla difesa per sostenere la necessità della regolare notifica delle cartelle in sede fallimentare, ma la Corte ribadisce che nel processo penale non operano prove legali in tali termini.

  • art. 193 c.p.p.

    È citato come esempio di ipotesi eccezionale in cui la legge prevede una prova legale.

  • art. 133, comma 1, n. 2, c.p.

    L'entità del danno causato dal reato è parametro legittimo per la commisurazione della pena e per la valutazione negativa delle attenuanti.

  • art. 62-bis, comma 3, c.p.

    L'incensuratezza, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche e può essere neutralizzata da elementi di segno contrario.

Massime di principio

  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, l'operazione dolosa può essere integrata anche da una condotta omissiva, purché essa esprima una specifica scelta gestionale antidoverosa e sia idonea a determinare o aggravare un depauperamento non giustificabile nell'interesse dell'impresa.
  • La fattispecie non sanziona l'evasione fiscale o previdenziale in sé, ma il fallimento o l'aggravamento del dissesto che ne derivi: occorre quindi accertare il nesso causale tra la condotta e l'evento di dissesto.
  • Ai fini soggettivi, il dolo deve investire la condotta di gestione che costituisce l'operazione dolosa; il dissesto non deve essere voluto, ma deve risultare prevedibile in concreto come conseguenza della scelta antidoverosa.
  • Per dimostrare il debito e la sua progressiva maturazione nel tempo, il giudice può valorizzare in modo convergente più fonti indiziarie e documentali; nel processo penale non operano prove legali salvo eccezioni espressamente previste.
  • Il ricorso per cassazione non può ridursi a contestazioni meramente formali o assertive: è necessario confrontarsi con il ragionamento probatorio della sentenza impugnata e indicare specifici vizi logici o giuridici.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando l'entità del danno, la sistematicità della condotta e l'assenza di condotte riparatorie; l'incensuratezza e gli adempimenti dovuti non sono, di per sé, elementi sufficienti a imporne il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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