Sentenza n. 251/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2230 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n° 415/2024 pronunciata in data 17 dicembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio nel giudizio RG n 979/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “ACCERTA e DICHIARA il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore di - CHIARA BAIARDI per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; - FABIOLA CODOGNO per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;- SIMONA REPETTO per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022; - GIORGIA GUERCI per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; - ALESSANDRA BRUNI per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024 e per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere a mettere a disposizione delle ricorrenti Chiara Baiardi 1.000,00 euro, Fabiola Codogno 1.500,00 euro, Simona Repetto 2.500,00 euro, Giorgia Guerci 2.000,00 euro, Alessandra Bruni 3.000,00 euro; da impiegare in spese formative alla medesime modalità del corrispondente personale di ruolo. quanto al ricorso n. 2931 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n° 159/2025 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso, che ha definito la causa di lavoro RG nr. 538/2024. il tribunale di Alessandria ha accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine Nello specifico: FEDERICA MARIAGIOVANNA MOTTA, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021 /2022 - 2022/2023 per l'importo di Euro 2000,00; CARLOTTA OLIA, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 per l'importo di Euro 1500,00; NADIA RESINI, per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo di Euro 500,00; FRANCESCO SANTO, per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo di Euro 500,00; RITA SCARFÒ , per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023 /2024 per l'importo di Euro 1.000,00; GABRILE BARBERIS, per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 per l'importo di Euro 1.000,00; VERONICA SCOTTI, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2022/2023 - 2023 /2024 per l'importo di Euro 2.500,00; FRANCESCA PERSANO, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 2022/2023 per l'importo di Euro 2.000,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Alessandria che riconoscevano il diritto al beneficio economico della Carta del docente e condannavano il Ministero a renderlo disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. da gruppi di docenti scolastici precari nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. I titoli da eseguire erano due sentenze della sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, passate in giudicato o comunque produttive degli effetti indicati nel testo, che avevano accertato il diritto delle ricorrenti e dei ricorrenti a usufruire del contributo annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici specificamente indicati, con condanna del Ministero a mettere a disposizione gli importi complessivi spettanti. I ricorrenti lamentavano quindi l'inerzia o il mancato adempimento dell'amministrazione. I ricorsi sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, in ragione dell'identità della motivazione e del dispositivo.
La decisione
Nel corso del giudizio, con memoria del 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva adempiuto a quanto disposto dalle sentenze oggetto dei ricorsi. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'adempimento sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa esecutiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, poiché l'amministrazione aveva eseguito i titoli soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate spese complessive pari a 1.300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché con condanna alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione.
art. 1 l. 107/2015
Indicato nelle sentenze oggetto di ottemperanza quale base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione stessa alle spese, se la condotta precedente ha reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
- La riunione di ricorsi per ottemperanza con oggetto e decisione omogenei può essere disposta per esigenze organizzative e di celere definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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