Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1340/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regione Toscana 445 del 31.07.2022 nella parte in cui provvede “in autotutela all'annullamento, con effetto immediato, dell'individuazione di contratto a tempo indeterminato di cui al provvedimento prot. 427 del 26 luglio 2022 dei seguenti candidati: Classe di concorso A023 – Daniela Dugini” nonché di ogni atto o provvedimento connesso, presupposto o preparatorio e, in particolare: - della (non conosciuta e non meglio identificata) nota DGPER del Ministero dell'Istruzione del 27.07.2022 nella parte in cui indica che il contingente destinato alla procedura di cui all'art. 59, comma 9 bis, del DL 73/2021 è stato determinato con il DDG 1081/22 e che la norma consente la nomina a ruolo nei confronti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario ex D.D. 510/2020 pubblicate entro il 31.01.2022; - del decreto direttoriale USR Toscana prot. 443 del 31 luglio 2022 nella parte in cui opera la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2022/2023 nelle province della Toscana per la clase di concorso A023 senza previo accantonamento dei posti riservati alla graduatoria del concorso straordinario ex D.D. 510/2020 – cdc A023 – Regione Toscana (docc. 1 bis e 1 ter); - del decreto direttoriale USR Toscana prot. 422 del 25 luglio 2022 nella parte in cui accantona n. 6 posti per la classe di concorso A023 – Regione Toscana in favore della procedura concorsuale straordinaria di reclutamento del personale nella scuola secondaria di primo e secondo grado bandita con DDG 06 maggio 2022 n. 1081 (docc. 2 e 3); - del DDG 06 maggio 2022 n. 1081 del Ministero dell'Istruzione nella parte cui determina in n. 6 posti il contingente destinato alla procedura di cui all'art. 59, comma 9 bis, del DL 73/2021 per la classe di concorso A023 – Regione Toscana (docc. 4 e 5) per la reintegrazione/ reinserimento della ricorrente tra i beneficiari delle immissioni in ruolo di cui al D.D.G. USR Toscana 427 del 26.07.2022; la declaratoria del diritto della sig.ra Daniela Dugini alla immissione in ruolo a tempo indeterminato sul posto individuato e nella Provincia assegnata (Prato) con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022, con conseguente ricostruzione della carriera anche ai fini contributivi e previdenziali ed attribuzione alla stessa di tutte le differenze retributive maturate a decorrere dal 1 settembre 2022 sino alla effettiva immissione a ruolo. In ipotesi: la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno subito dalla sig.ra Daniela Dugini in conseguenza della ritardata pubblicazione della graduatoria della procedura ex D.D. 510/2020 – classe di concorso A023 – Regione Toscana.

Giustizia amministrativa202201503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che aveva annullato in autotutela l'individuazione della ricorrente per un contratto a tempo indeterminato, nonché gli atti presupposti relativi alla ripartizione e all'accantonamento dei posti per la classe di concorso A023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'annullamento in autotutela della propria individuazione per l'immissione in ruolo, disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con decreto del 31 luglio 2022. Impugnava inoltre gli atti ministeriali e regionali relativi alla determinazione del contingente e all'accantonamento di sei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del d.l. 73/2021, nonché la ripartizione dei posti per l'anno scolastico 2022/2023. Chiedeva il reinserimento tra i beneficiari dell'immissione in ruolo, la declaratoria del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2022, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive; in via subordinata chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla ritardata pubblicazione della graduatoria della procedura concorsuale straordinaria. Nel corso del giudizio, con nota del 15 aprile 2026 depositata il 23 aprile 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stessa ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative all'annullamento dell'individuazione per l'immissione in ruolo, alla determinazione del contingente, all'accantonamento dei posti, alla ripartizione delle assunzioni o alla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito

    La dichiarazione sopravvenuta della ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i motivi di illegittimità né le domande consequenziali, salvo che ricorrano diverse ragioni processuali o sostanziali per procedere alla decisione.
  • In presenza di una concorde richiesta delle parti e di specifiche ragioni equitative, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.