Cassazione Penale, Ordinanza n. 06630/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per tentato furto aggravato. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla prova della responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'illogicità della motivazione sul dato indiziario dell'impronta palmare. Il secondo e il terzo motivo censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo non adeguata la motivazione della Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva valorizzato il reperto dattiloscopico rinvenuto sull'anta forzata dell'armadietto e aveva ritenuto ostativo, tra l'altro, il mancato completamento della sospensione del processo con messa alla prova per inadempienza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva dato una motivazione logica e coerente sulla responsabilità, fondata sull'impronta palmare attribuita con certezza all'imputato e sulla mancanza di spiegazioni alternative circa la sua presenza nel luogo del furto. Ha poi ritenuto manifestamente infondati anche i motivi sulle attenuanti generiche, rilevando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi, e che la motivazione di diniego era congrua, soprattutto per il dato ostativo del mancato completamento della messa alla prova per inadempienza dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato nella contestazione come base del tentativo di furto.
art. 624 c.p.
Richiamato nella contestazione come norma sul furto semplice, oggetto della condanna confermata.
art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.
Richiamato nella contestazione come aggravanti del furto oggetto del giudizio.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua il vizio di motivazione dedotto in cassazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando lo sviluppo argomentativo contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente, ma richiamato implicitamente dal motivo sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 131-bis c.p.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, non già per una mera diversa lettura del materiale probatorio.
- Le risultanze dattiloscopiche possono costituire piena fonte di prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato, anche senza elementi sussidiari di conferma, quando l'impronta sia attribuita con certezza e non vi siano giustificazioni o prove contrarie sulla presenza stessa.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi o rilevanti.
- La mancata conclusione positiva di un percorso di messa alla prova per inadempienza dell'imputato può essere valorizzata come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Le censure in cassazione non possono limitarsi a riproporre in modo generico le doglianze di merito, ma devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
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