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Sentenza

Sentenza n. 7585/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 533/2025 depositata e resa pubblica l’8/4/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 533/2025, relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 533/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva disapplicato l'art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dal beneficio e aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad attivarla per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, nonché sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata rigettata, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso con ordine all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto verificato e consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 3 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    È stato disapplicato dal giudice ordinario nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dal beneficio della Carta elettronica del docente; tale statuizione, coperta dal giudicato, non è stata rimessa in discussione in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere riesaminati o sindacati i presupposti della pretesa sostanziale già riconosciuta con sentenza passata in giudicato; il giudizio è diretto esclusivamente ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione debitrice deve fornire la prova dell'avvenuto adempimento o elementi concreti sull'esecuzione del giudicato; la mancata produzione di chiarimenti può condurre all'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, se l'Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e subordinata a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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