Sentenza del 21/03/2023 n. 8094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio impugnava la sentenza della CTR con vari motivi: (1) nullità per omessa pronuncia su eccezione inammissibilità del ricorso collettivo per mancata impugnazione degli atti generali; (2) censura sull'ammissibilità del ricorso cumulativo/collettivo; (3)-(4) vizio di motivazione delle cartelle e rilevanza degli atti generali richiamati per relationem; (5) presunta contraddittorietà della motivazione della CTR; (6) censura sull'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario (chi deve provare il vantaggio); (7) contestazione dell'esclusione delle spese di gestione/amministrazione dal calcolo del contributo; (8) questioni sul criterio di determinazione del contributo in funzione degli interventi sui singoli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1 e 2, dichiarato inammissibile il motivo 5 e assorbito l'ottavo; ha invece accolto i motivi 3, 4, 6 e 7. Per tali motivi ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, compensando/rimandando anche le spese del giudizio di Cassazione. In sostanza la Cassazione ha ritenuto che: le cartelle erano comunque motivate rispetto agli atti richiamati purché ne siano indicati gli estremi pubblici; l'onere della prova del beneficio è in generale del contribuente quando il piano di classifica è stato approvato e l'immobile è nel perimetro, salvo prova contraria; le spese di funzionamento del consorzio rientrano nella base imponibile del contributo; e la CTR aveva errato nel ritenere carenti le cartelle relativamente alla determinazione degli indici.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Rilevata l'asserita omissione di pronuncia della CTR su eccezione, la Corte osserva i principi di economia processuale: non sempre è necessario rinviare se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360 c.p.c.
Limiti del sindacato in Cassazione: i vizi denunciabili sono quelli tassativamente previsti; in particolare la censura sulla motivazione è oggi circoscritta al minimo costituzionale (art.111 Cost.).
art. 384 c.p.c.
L'interpretazione costituzionalmente orientata consente alla Cassazione, in certe ipotesi, di decidere il merito quando la questione sia manifestamente infondata e non richieda accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato per i principi di ragionevole durata del processo (comma 2) e per il minimo costituzionale della motivazione giudiziaria (comma 6).
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
art. 10, art. 11, art. 21, art. 54, art. 59
Disciplina dei contributi di bonifica: l'entità del contributo va modulata in relazione ai benefici; l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione nel perimetro producono una presunzione iuris tantum del beneficio; però il contribuente resta ammesso a fornire prova contraria.
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 19, art. 26, art. 29
Rilevato il tema dell'ammissibilità del ricorso cumulativo/collettivo nel processo tributario: la giurisprudenza applica, per quanto compatibile, le norme del codice di procedura civile (art.103 c.p.c.) sul litisconsorzio facoltativo.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La cartella esattoriale, se è il primo atto che introduce la pretesa, deve contenere motivazione idonea; è ammesso il richiamo per relationem ad atto presupposto purché siano indicati gli estremi di notifica o pubblicazione che ne assicurino conoscibilità.
L. n. 241 del 1990
Citata in relazione al principio di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi richiamati nelle cartelle.
art. 2697 c.c.
Richiamata in tema di onere della prova: la Corte chiarisce quando grava sul contribuente e quando sul consorzio l'onere probatorio riguardo al beneficio.
art. 860 c.c.
Norma che collega l'obbligo contributivo al vantaggio concreto e specifico per il fondo; l'approvazione del perimetro e del piano di classifica produce presunzione del beneficio.
Legge Regione Toscana n. 34 del 1994
L'art.16 ammette che il contributo consortile copra anche le spese di funzionamento del consorzio; l'art.28 disciplina la pubblicazione delle deliberazioni del consorzio rendendole conoscibili.
art. 103 c.p.c.
Applicato per analogia nel processo tributario per ammettere il cumulo/congiunzione dei ricorsi da più soggetti quando le questioni siano identiche e compatibili.
Massime di principio
- Se un piano di classifica è stato regolarmente approvato e un immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, si presume (iuris tantum) che l'immobile abbia conseguito un vantaggio diretto: il contribuente che contesta deve provare l'assenza o l'inefficacia delle opere o l'insussistenza del beneficio.
- La cartella esattoriale che costituisce il primo atto impositivo deve essere adeguatamente motivata; è possibile adempiere alla motivazione per relationem, ma occorre indicare chiaramente gli estremi dell'atto richiamato (notifica/pubblicazione) così da garantirne la conoscibilità.
- Le spese di funzionamento/organizzazione del consorzio possono essere comprese nella base imponibile del contributo di bonifica se previsto dalla normativa regionale e se rispettati i criteri di correlazione al beneficio.
- Nel processo tributario è ammesso il ricorso congiunto o cumulativo da più contribuenti quando le questioni di fatto e di diritto siano identiche o compatibili; si applicano per analogia i principi del litisconsorzio facoltativo (art.103 c.p.c.).
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato al sindacato del minimo costituzionale: non sono più ammissibili censure di mera insufficienza/contraddittorietà salvo che emergano vizi tali da rendere la motivazione totalmente mancante, meramente apparente, o incomprensibile.
- La Corte di legittimità, richiamando i principi di economia processuale, può decidere nel merito anche quando la Corte territoriale non si sia espressa su taluni motivi, se la questione si dimostra manifestamente infondata e non necessita di ulteriori accertamenti di fatto.
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