Cassazione Penale, Sentenza n. 20891/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.: la difesa, con l'atto di appello, aveva chiesto sia la sospensione condizionale della pena sia la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte territoriale ha concesso la sospensione condizionale ma non ha pronunciato né motivato sulla richiesta della non menzione, pur essendo la pena rideterminata in termini compatibili con il riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame/motivazione della richiesta di non menzione della condanna (art. 175 cod. pen.) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo esame del punto. La Corte ha ricordato che, pur essendo i due benefici (sospensione condizionale e non menzione) distinti, il giudice che ne conceda uno e ne neghi o ometta di considerare l'altro deve motivare le ragioni della diversa valutazione; l'omissione motivazionale comporta annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; il giudice deve valutare e motivare espressamente la richiesta quando formulata, e se concede la sospensione condizionale ma non la non menzione deve spiegare perché gli elementi favorevoli all'una non giustificano l'altra o indicare elementi contrari
art. 474 cod. pen.
Reato relativo alla detenzione di beni con marchio contraffatto; nel caso di specie una delle condanne per tale reato è stata dichiarata prescritta in sede d'appello, con rideterminazione della pena
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; il ricorrente era stato condannato anche per questo reato in primo grado
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Previsione procedurale utilizzata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la Procura ha concluso per l'annullamento con rinvio per l'omessa motivazione sul punto della non menzione
Massime di principio
- Se l'imputato chiede sia la sospensione condizionale della pena sia la non menzione della condanna, il giudice deve esprimersi su entrambe le richieste e motivare distintamente le ragioni del consenso o del diniego
- La sospensione condizionale e la non menzione perseguono finalità diverse: la prima è finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori reati, la seconda a limitare la pubblicità della condanna per favorire il reinserimento; è quindi possibile concedere l'una e negare l'altra, ma ciò richiede motivazione
- L'omessa valutazione o motivazione di una specifica istanza formulata dalla difesa (es. non menzione) costituisce motivo di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, perché implica valutazioni di merito che la Corte di legittimità non può sostituirsi a effettuare
- È importante che la difesa formuli espressamente in appello ogni richiesta di benefici (anche nella formulazione di motivi distinti) e adduca gli elementi di fatto e di diritto che ne giustificano la concessione, così da obbligare il giudice ad una valutazione motivata
- Se in sede di gravame viene estinta per prescrizione parte della pena originaria e la pena complessiva viene ridotta in misura che rende applicabili determinati benefici, il giudice d'appello deve riesaminare i presupposti per la loro concessione e motivare la decisione in relazione alla nuova entità della pena
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