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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40869/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un'intimazione di pagamento e di due cartelle prodromiche relative agli anni d'imposta 2009 e 2010, che il contribuente assumeva non gli fossero mai state notificate. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo valida, per la cartella relativa al 2009, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per asserita irreperibilità assoluta del destinatario, e valorizzando, per l'altra cartella, una notifica effettuata in luogo libero. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che non ricorresse irreperibilità assoluta ma solo relativa, poiché il destinatario aveva comunque la residenza all'indirizzo indicato; 2) nullità della motivazione per contraddittorietà e illogicità, perché la CTR aveva riconosciuto che non risultava alcun trasferimento anagrafico e tuttavia aveva applicato il regime dell'irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che per la cartella relativa al 2010 la censura non era proposta, sicché su quel punto si era formato giudicato interno. Quanto alla cartella relativa al 2009, ha ritenuto che dagli atti risultasse solo una irreperibilità relativa: il messo notificatore aveva annotato due accessi infruttuosi senza descrivere le ragioni dell'esito negativo né attestare ricerche adeguate a dimostrare che il contribuente avesse definitivamente abbandonato il domicilio fiscale. La successiva notifica di altra cartella "in luogo libero" dimostrava, inoltre, non una irreperibilità assoluta, ma una mera irreperibilità relativa. Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto seguire l'art. 140 c.p.c.; poiché mancava la raccomandata informativa, la notificazione della cartella era nulla, con conseguente nullità anche dell'intimazione di pagamento presupposta. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento originario del ricorso del contribuente limitatamente alla cartella del 2009. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Si applica solo quando il contribuente sia assolutamente irreperibile nel Comune già sede del domicilio fiscale; presuppone ricerche idonee a verificare che non vi siano più abitazione, ufficio o azienda nel Comune.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato tra le norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • artt. 137, 138, 139, 140, 148 e 149 c.p.c.

    Richiamati quali norme generali sulla notificazione; nel caso di irreperibilità relativa la notificazione deve seguire l'art. 140 c.p.c., con deposito, affissione e raccomandata informativa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla proposta del relatore.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti tributari segue il regime dell'irreperibilità assoluta solo se il notificatore accerta, con ricerche effettive e adeguatamente riportate nella relata, che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; in mancanza, si è in presenza di irreperibilità relativa.
  • L'annotazione di tentativi di accesso infruttuosi, se generica e non accompagnata dalla descrizione delle ricerche compiute, non basta a dimostrare l'irreperibilità assoluta del contribuente.
  • Quando il destinatario è solo temporaneamente o relativamente irreperibile, la notificazione è valida solo se eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., comprensivo della raccomandata informativa; l'omissione di tale adempimento comporta nullità della notifica.
  • La prova di una precedente notifica eseguita con ritiro del plico presso l'ufficio postale dopo avviso di deposito è incompatibile con la tesi dell'irreperibilità assoluta e depone invece per una reperibilità solo relativa.
  • La nullità della notificazione della cartella di pagamento si riflette sugli atti successivi che ne costituiscano presupposto necessario, come l'intimazione di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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