Sentenza n. 753/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 29.10.2025, n. 222, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 29 ottobre 2025, n. 222, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza civile che aveva condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2024/2025. L’indennità era stata liquidata in ventuno mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. La ricorrente ha chiesto il pagamento di € 54.409,74, calcolati sul cedolino di agosto 2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni era decorso, poiché la sentenza era stata notificata il 30 ottobre 2025 presso la sede reale dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il Ministero non aveva provato l’adempimento del titolo esecutivo, in violazione dell’onere probatorio gravante sul debitore. Ha ordinato all’amministrazione di pagare alla ricorrente le somme riconosciute dal giudicato, precisando che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita alla data del comando giudiziale e della pubblicazione della sentenza, ossia il 29 ottobre 2025, e non sulla base del cedolino di agosto 2025 se diverso. Sono dovute ventuno mensilità, oltre agli interessi legali dalla medesima data sino all’effettivo pagamento. È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria: il giudicato civile aveva respinto la relativa domanda e il giudice dell’ottemperanza non può modificare o integrare il giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.; inoltre, per i crediti considerati, opera il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Ministero è stato assegnatario di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell’imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e nel nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Prevede l’indennità risarcitoria riconosciuta dal giudice del lavoro per l’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, quale debitore costituito nel giudizio di ottemperanza, aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
art. 2909 c.c.
Il giudice dell’ottemperanza non può modificare o integrare il contenuto del giudicato civile, dovendo limitarsi alla sua esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Stabilisce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per gli emolumenti retributivi, pensionistici e assistenziali dei dipendenti pubblici; il divieto è stato ritenuto applicabile anche ai crediti risarcitori di lavoro pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva e non può modificare, integrare o riesaminare il contenuto del giudicato, in particolare riconoscendo poste già escluse dal giudice civile.
- Quando l’amministrazione debitrice si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare il mancato adempimento, grava su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento o l’estinzione dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.
- Ai fini dell’esecuzione di una condanna parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto, il calcolo deve riferirsi alla retribuzione percepita alla data della pronuncia che costituisce il titolo esecutivo, salvo diversa specificazione contenuta nel giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito.
- Per i crediti risarcitori connessi a rapporti di lavoro pubblico opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quando applicabile la disciplina dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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