Sentenza n. 9824/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’ottemperanza della sentenza n. 118/2020 emessa dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, giudice dott. Carrano, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 556/2017, pubblicata in data 02/07/2020, notificata in data 10/12/2023, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti, sezione lavoro, n. 118/2020, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rieti n. 118/2020, notificata al Ministero e non impugnata, con la quale era stato riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini economici e giuridici, il servizio di insegnamento non di ruolo svolto dal 1986/1987 al 2004/2005, pari a 19 anni, 3 mesi e 6 giorni, con conseguente obbligo di ricostruzione della carriera e di inquadramento nella corretta fascia stipendiale, nonché con condanna al pagamento di euro 6.083,15, oltre ratei di tredicesima, rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dalla legge. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora per l'eventuale ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. L'inerzia ministeriale risultava comprovata e il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva prodotto la relazione richiesta dal TAR. È stato quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo sia agli adempimenti di ricostruzione della carriera e di corretto inquadramento sia al pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre disposto una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dei termini fissati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il caso di ulteriore ritardo o inadempimento; nel caso concreto la penalità è stata collegata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dall'eventuale inosservanza dei termini fissati in sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione per obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
nei limiti di cui all’art. 22, co. 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario aveva disposto la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle differenze retributive nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può assegnare un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere infruttuoso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche in relazione al ritardo nell'esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da un giudicato; essa decorre dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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