Sentenza del 07/04/2017 n. 9088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva rilevato omessa presentazione di dichiarazioni, mancata tenuta di libri e registri contabili obbligatori, omessa redazione del bilancio e ulteriori irregolarità, l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato induttivamente il reddito della società per gli anni 1997, 1998 e 1999. Era stato applicato un coefficiente di redditività del 15%, ritenendo inattendibile la redditività dichiarata dello 0,55%. I contribuenti contestavano, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento induttivo, il difetto di motivazione degli avvisi, la percentuale di redditività applicata, l'omessa pronuncia della CTR su varie domande, l'applicazione delle sanzioni e la responsabilità della socia accomandante per la cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito tutti i ricorsi per connessione e litisconsorzio necessario e li ha rigettati. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, poiché le gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili rendevano inattendibili le scritture. In tale forma di accertamento l'Amministrazione può utilizzare anche elementi meramente indiziari, tra cui la redditività media del settore, mentre la valutazione della sufficienza degli elementi appartiene al giudice di merito. Le doglianze relative all'omessa pronuncia, al difetto di motivazione e alla cartella sono state dichiarate infondate o inammissibili, anche per difetto di autosufficienza. È stata rilevata inoltre la mancanza di interesse sulla questione della continuazione delle sanzioni, già applicata dall'Amministrazione con atto correttivo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo le rispettive posizioni processuali, al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in 17.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
le omissioni e le false o inesatte indicazioni della dichiarazione dei redditi accertate in sede di verifica e le irregolarità formali delle scritture contabili sono "così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse"
La presenza di gravi e ripetute irregolarità contabili consente all'Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture e di ricostruire induttivamente il reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
È richiamato nel quadro delle disposizioni che consentono la determinazione induttiva del reddito nei casi di omessa o irregolare dichiarazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14, 15 e 16
Disciplinano gli obblighi contabili delle imprese in contabilità ordinaria; la mancata istituzione dei libri prescritti contribuisce a rendere inattendibile la contabilità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La contestazione relativa ai requisiti dell'avviso è stata implicitamente respinta, poiché la CTR aveva esaminato il merito della pretesa.
Art. 2697 c.c.
Nel contesto dell'accertamento induttivo, l'Amministrazione deve fondare la ricostruzione su elementi idonei, ma il contribuente deve contestare specificamente e dimostrare gli elementi contrari; la Corte ha ritenuto la censura non adeguatamente proposta.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito implica logicamente il rigetto della domanda non espressamente esaminata.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve riprodurre o indicare specificamente gli atti e documenti sui quali si fondano le censure; la mancata trascrizione dell'avviso e del verbale ha comportato l'inammissibilità di alcune doglianze.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
È richiamato per l'imputazione ai soci dei redditi delle società di persone, base degli accertamenti IRPEF nei confronti dei soci.
Art. 2313 c.c.
La responsabilità del socio accomandante per i debiti sociali è stata contestata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione del contenuto della cartella e dell'importo della quota conferita.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 12 e 16
L'istituto della continuazione e il procedimento di irrogazione delle sanzioni risultavano già applicati dall'Amministrazione mediante un atto correttivo; perciò mancava l'interesse a ottenere una nuova pronuncia.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, dichiarando inammissibili le censure che utilizzavano il motivo processuale non pertinente o non rispettavano i relativi requisiti.
Massime di principio
- La mancata tenuta dei libri contabili obbligatori, l'omessa presentazione delle dichiarazioni e altre irregolarità gravi, numerose e ripetute possono legittimare l'Amministrazione a utilizzare l'accertamento induttivo puro.
- Quando la contabilità è complessivamente inattendibile, l'Ufficio può ricostruire il reddito anche mediante dati esterni, medie di settore ed elementi indiziari, senza dover applicare necessariamente presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza.
- La percentuale di redditività applicata dall'Ufficio è sindacabile soprattutto sul piano della logicità e della sufficienza della motivazione; in cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti.
- Il contribuente che contesta un accertamento deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale degli atti e dei documenti su cui fonda le proprie censure; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'omessa pronuncia non ricorre se il giudice, pur senza esaminare espressamente una domanda, adotta una decisione incompatibile con la sua fondatezza, realizzando un rigetto implicito.
- Nelle società di persone, la rettifica del reddito sociale può riflettersi sui soci ai fini delle imposte personali secondo il principio di imputazione per trasparenza.
- La socia accomandante che contesta una cartella fondata su debiti sociali deve indicare con precisione il contenuto della cartella e il limite della propria responsabilità; in mancanza, la censura può essere inammissibile.
- Una riduzione del reddito accertato non implica necessariamente l'annullamento integrale dell'accertamento: il giudice può rideterminare la percentuale di redditività sulla base delle concrete difficoltà economiche dell'impresa.
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