Sentenza n. 4814/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro 24 gennaio 2024 n. 360.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 360 del 24 gennaio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, nonostante la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento. Ha rappresentato che non era stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte per il ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inadempimento del Ministero: il titolo era passato in giudicato e notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e dagli atti risultava l’assenza di pagamenti; il Ministero, costituitosi, non aveva contestato il credito né fornito informazioni sull’esecuzione. Ha ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente; il compenso commissariale è stato considerato compreso in quello già percepito presso l’Amministrazione di appartenenza. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendola, nelle circostanze concrete, eccessivamente afflittiva in considerazione dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e dell’esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800, oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il pagamento coattivo nei confronti dell’Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso, sicché l’inerzia ministeriale poteva essere accertata in sede di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze dell’inadempimento, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; qui la misura è stata esclusa considerando i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inadempimento e dispone le misure necessarie all’esecuzione, assegnando un termine all’Amministrazione e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale di condanna nei confronti di un’Amministrazione è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la mancata esecuzione consente al giudice dell’ottemperanza di accertare l’inadempimento e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di pagamenti documentata dalla parte ricorrente, unita alla mancata contestazione del credito e alla mancata indicazione di attività esecutive da parte dell’Amministrazione costituita, può fondare l’accertamento dell’inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con fissazione del termine per l’esecuzione sostitutiva e attribuzione delle spese all’Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va valutata in concreto e può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in ragione delle condizioni del debitore pubblico, dei vincoli di bilancio e dell’esiguità del debito.
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